Come e cosa scrivere nella lettera di assunzione
Webinar Martedì 6 settembre ore 15:30
ANINSEI con questo webinar intende fornire utili indicazioni per gli adempimenti introdotti dal Decreto entrato in vigore 13 agosto 2022.
Il webinar è aperto ai soci ANINSEI e ai loro consulenti, sono accettati anche non soci che ne facciano richiesta.
IL D.LGS. ATTUATIVO DELLA DIRETTIVA 2019/1152: I NUOVI OBBLIGHI INFORMATIVI IN SEDE DI ASSUNZIONE
Il rapporto di lavoro tra lavoratore e datore di lavoro rinviene la propria fonte principale nel contratto individuale di lavoro, accordo da cui discendono diritti ed obblighi in capo ad entrambe le parti.
Fino al mese di agosto 2022 il datore di lavoro, prima della stipula del contratto individuale ovvero contestualmente, doveva – ai sensi dell’art. 1 D.Lgs. 152/1997 – fornire al prestatore di lavoro alcune informazioni sul rapporto che si stava istaurando.
Il 13 Agosto 2022 è entrato in vigore il c.d. Decreto Trasparenza che prevede nuovi obblighi di comunicazione sugli elementi essenziali e sulle condizioni dei rapporti di lavoro. Ai nuovi obblighi si affianca un sistema sanzionatorio, nel caso di violazione dell’esercizio dei diritti contenuti nel Decreto stesso, nei confronti dei datori di lavoro inadempienti.
Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione
Il Decreto Trasparenza è in vigore dal 13 agosto 2022. Si applica, quindi, ai rapporti di lavoro instaurati a partire da tale data. Inoltre, le disposizioni si applicano a tutti i rapporti di lavoro già instaurati alla data del 1° agosto 2022. In questo caso, su richiesta scritta del lavoratore, il datore di lavoro/committente è tenuto a fornire, aggiornare o integrare le informazioni, entro 60 giorni.
Si amplia il campo di applicazione della disciplina anche a tipologie contrattuali “non standard” quali co.co.co, contratto di prestazione occasionale e di lavoro domestico.
Diritto all’informazione sui rapporti di lavoro
Le informazioni devono essere comunicate in modo trasparente, chiaro, completo, gratuito, conformi agli standard di accessibilità riferiti anche alle persone con disabilità, in formato cartaceo oppure elettronico, conservate e rese accessibili, su richiesta dei lavoratori, in qualsiasi momento. Il datore di lavoro deve conservarne la prova della trasmissione o della ricezione per la durata di cinque anni dalla conclusione del rapporto di lavoro. Gli aspetti essenziali del rapporto di lavoro devono essere resi noti a ciascun lavoratore, per iscritto, all’atto di instaurazione del rapporto di lavoro. Nello specifico, l’obbligo si ritiene assolto con la consegna, prima dell’inizio dell’attività lavorativa, alternativamente:
- del contratto individuale scritto di lavoro o
- della copia di comunicazione d’instaurazione del rapporto (C.O.).
In caso di carenza, le informazioni vanno completate entro i sette giorni successivi, un mese se le informazioni non sono essenziali. Qualsiasi modifica degli elementi già comunicati sul rapporto di lavoro (non rinvenibili in leggi, regolamenti o contratti collettivi) va trasmessa entro il primo giorno di decorrenza degli effetti della modifica stessa, accorciando, rispetto a prima, considerevolmente i tempi per adempiere. Si prevede, inoltre, l’obbligo di comunicare anche gli elementi previsti nelle ipotesi in cui le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante l’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati.
Nuovi diritti ai lavoratori
Ai lavoratori dovranno essere riconosciuti una serie di nuovi diritti:
- una durata ragionevole del periodo di prova;
- la possibilità di cumulo di impieghi;
- la prevedibilità minima del lavoro;
- un nuovo diritto di “precedenza” all’assunzione;
- la formazione obbligatoria.
Evidente la finalità di trasparenza presa di mira dal legislatore europeo, cui deve conformarsi quello nazionale. Non ci può, tuttavia, esimere dal rilevare come i nuovi obblighi informativi rischino di prevedere adempimenti eccessivamente gravosi in capo al datore di lavoro, che, già attualmente, è gravato da moltiplichi obblighi informativi in materia di privacy, controlli a distanza, utilizzo delle apparecchiature elettroniche e sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
Sanzioni: fino a 1.500 euro a lavoratore
L’inadempimento alle nuove previsioni può costare caro. La norma punisce non solo la totale omissione dei dati, ma anche il semplice ritardo o l’indicazione parziale delle informazioni. La segnalazione è trasmessa dal lavoratore all’Ispettorato del Lavoro.
L’accertamento della irregolarità comporta una sanzione amministrativa da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato.
Inoltre, il lavoratore che segnala l’inadempimento è tutelato da qualsiasi ritorsione o provvedimento sfavorevole adottato dall’azienda nei suoi confronti: oltre alla nullità del provvedimento, è prevista anche una (ulteriore) sanzione amministrativa da 250 a 1.500 euro.