Webinar: Decreto trasparenza

Come e cosa scrivere nella lettera di assunzione

Webinar Martedì 6 settembre ore 15:30

ANINSEI con questo webinar intende fornire utili indicazioni per gli adempimenti introdotti dal Decreto entrato in vigore 13 agosto 2022.

Il webinar è aperto ai soci ANINSEI e ai loro consulenti, sono accettati anche non soci che ne facciano richiesta.

IL D.LGS. ATTUATIVO DELLA DIRETTIVA 2019/1152: I NUOVI OBBLIGHI INFORMATIVI IN SEDE DI ASSUNZIONE

Il rapporto di lavoro tra lavoratore e datore di lavoro rinviene la propria fonte principale nel contratto individuale di lavoro, accordo da cui discendono diritti ed obblighi in capo ad entrambe le parti.

Fino al mese di agosto 2022 il datore di lavoro, prima della stipula del contratto individuale ovvero contestualmente, doveva – ai sensi dell’art. 1 D.Lgs. 152/1997 – fornire al prestatore di lavoro alcune informazioni sul rapporto che si stava istaurando.

Il 13 Agosto 2022 è entrato in vigore il  c.d.  Decreto  Trasparenza  che prevede   nuovi obblighi di comunicazione    sugli elementi  essenziali  e  sulle  condizioni dei rapporti di lavoro. Ai nuovi obblighi si affianca un sistema sanzionatorio, nel  caso  di  violazione  dell’esercizio  dei  diritti  contenuti  nel  Decreto  stesso,   nei confronti dei datori di lavoro inadempienti.

Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione

Il Decreto Trasparenza è   in vigore dal 13 agosto 2022.  Si applica, quindi, ai rapporti di lavoro instaurati a partire   da tale data. Inoltre, le disposizioni si applicano a tutti i rapporti di lavoro già instaurati  alla  data  del 1°  agosto  2022. In  questo  caso,  su richiesta  scritta   del  lavoratore,  il  datore di lavoro/committente è tenuto a fornire, aggiornare o integrare le informazioni,  entro 60 giorni.

Si amplia il campo di applicazione della disciplina anche a tipologie contrattuali “non standard” quali co.co.co, contratto di prestazione occasionale e di lavoro domestico.

Diritto all’informazione sui rapporti di lavoro

Le  informazioni  devono  essere  comunicate  in modo trasparente,  chiaro,  completo,  gratuito, conformi    agli    standard    di    accessibilità    riferiti    anche    alle    persone    con    disabilità,    in formato   cartaceo oppure    elettronico, conservate e    rese accessibili,    su    richiesta    dei    lavoratori, in qualsiasi momento. Il datore di lavoro deve conservarne la prova   della trasmissione o della ricezione per la durata di cinque anni dalla conclusione del rapporto di lavoro. Gli aspetti  essenziali  del  rapporto  di  lavoro devono  essere  resi  noti  a  ciascun  lavoratore,  per  iscritto, all’atto di instaurazione del rapporto di lavoro. Nello specifico, l’obbligo si ritiene assolto con la consegna, prima dell’inizio dell’attività lavorativa, alternativamente:

  • del contratto individuale scritto di lavoro o
  • della copia di comunicazione d’instaurazione del rapporto (C.O.).

In   caso   di carenza, le   informazioni   vanno   completate   entro   i sette   giorni successivi, un mese se le informazioni non sono essenziali. Qualsiasi modifica   degli elementi già comunicati sul rapporto di lavoro (non rinvenibili in leggi, regolamenti  o  contratti  collettivi)  va  trasmessa  entro  il  primo  giorno  di  decorrenza degli  effetti  della modifica stessa, accorciando, rispetto a prima, considerevolmente i tempi per adempiere. Si  prevede,  inoltre, l’obbligo  di  comunicare  anche  gli  elementi  previsti  nelle  ipotesi  in  cui  le modalità  di  esecuzione  della  prestazione  siano  organizzate  mediante  l’utilizzo  di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati.

Nuovi diritti ai lavoratori

Ai lavoratori  dovranno essere riconosciuti una serie di nuovi diritti:

  • una durata ragionevole del periodo di prova;
  • la possibilità di cumulo di impieghi;
  • la prevedibilità minima del lavoro;
  • un nuovo diritto di “precedenza” all’assunzione;
  • la formazione obbligatoria.

Evidente la finalità di trasparenza presa di mira dal legislatore europeo, cui deve conformarsi quello nazionale. Non ci può, tuttavia, esimere dal rilevare come i nuovi obblighi informativi rischino di prevedere adempimenti eccessivamente gravosi in capo al datore di lavoro, che, già attualmente, è gravato da moltiplichi obblighi informativi in materia di privacy, controlli a distanza, utilizzo delle apparecchiature elettroniche e sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.  

Sanzioni: fino a 1.500 euro a lavoratore

L’inadempimento alle nuove previsioni può costare caro. La norma punisce non solo la totale omissione dei dati, ma anche il semplice ritardo o l’indicazione parziale delle informazioni. La segnalazione è trasmessa dal lavoratore all’Ispettorato del Lavoro.

L’accertamento della irregolarità comporta una sanzione amministrativa da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato.

Inoltre, il lavoratore che segnala l’inadempimento è tutelato da qualsiasi ritorsione o provvedimento sfavorevole adottato dall’azienda nei suoi confronti: oltre alla nullità del provvedimento, è prevista anche una (ulteriore) sanzione amministrativa da 250 a 1.500 euro.

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