PON 2014-2020 – Un nodo da sciogliere

 

Il 21-02-2017 il Miur ha pubblicato l’avviso PON 2017,  nell’ambito del programma PON 2014-2020.

Il documento Avviso pubblico nel quadro di azioni finalizzate all’innalzamento delle competenze di base, di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola  – competenza e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020, il PON 2017 è a firma del Direttore Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale dott.ssa Simona Montesarchio e della Dirigente dell’Ufficio IV  Annamaria Leuzzi.

Le finalità dichiarate sono quelle di incrementare le competenze di base e, quindi, la capacità di lettura, scrittura, calcolo nonché le conoscenze in campo linguistico, scientifico e tecnologico che costituiscono la base per ulteriori studi e un bagaglio essenziale per il lavoro e l’integrazione sociale.

All’articolo 2, Destinatari dell’avviso, viene previsto:

  1. Sono ammesse a partecipare al presente Avviso per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa:
  1. a) le scuole dell’infanzia statali;
  2. b) le istituzioni scolastiche statali del primo ciclo di istruzione (scuole primarie e secondarie di primo grado);
  3. c) le istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo di istruzione (scuole secondarie di secondo grado).
  1. Possono partecipare le istituzioni scolastiche di cui al comma 1 appartenenti a tutte le Regioni, nonché quelle della Provincia autonoma di Trento, in virtù dell’Accordo sottoscritto in data 16 febbraio 2017.
  2. Per quanto riguarda le istituzioni scolastiche della Regione Valle d’Aosta e della Provincia Autonoma di Bolzano si precisa che le stesse, a seguito di accordi da sottoscrivere con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, saranno destinatarie di una specifica procedura.
  3. Gli istituti comprensivi con sezioni di scuola dell’infanzia possono presentare due diversi progetti, uno per la scuola dell’infanzia e uno per il primo ciclo di istruzione. Parimenti, gli istituti omnicomprensivi, nonché i convitti nazionali possono presentare due diversi progetti, uno per il primo ciclo e uno per il secondo ciclo di istruzione.
  4. Si richiama l’attenzione sull’articolo 1, comma 313, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in forza del quale, nelle more della modifica dell’Accordo di Partenariato, sono state accantonate specifiche risorse per le istituzioni scolastiche paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62.

Il comma 5  è a giudizio dell’ANINSEI errato in quanto la clausola limitativa posta a pag. 258 dell’Accordo di Partenariato  CCI 2014IT16M8PA001 per i PON 2014 -2020  non può essere riferita alle scuole paritarie.

Stabilisce l’Accordo (al 4° capoverso di pagina 258):

” In linea con i deficit e i bisogni identificati nella mappatura delle esigenze (cfr. sezione 1.1), il FSE e il FESR interverranno nel settore dell’educazione pubblica, con esclusione delle scuole private e/o parificate.”

Le scuole paritarie, ai sensi della legge n. 62/2000,  fanno parte del Sistema nazionale dell’Istruzione e quindi insieme alle scuole statali erogano un servizio pubblico.

Le scuole paritarie non sono né private e né parificate.

Le scuole non statali si distinguono dopo la legge Berlinguer 62/2000 in “paritarie”, “non paritarie” e “meramente private”.

Il termine “parificate” non ha alcun significato era usato un tempo per indicare le scuole elementari che avevano una convenzione con lo stato ed è stato definitivamente soppresso dal decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito nella Legge 3 febbraio 2006, n. 27.

Art. 1-bis.
Norme in materia di scuole non statali

  1. Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e di scuole non paritarie.

Proprio per chiarire ogni equivoco che è intervenuto il Parlamento con l’articolo 1, comma 313, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 che non può essere disatteso.

313. Nel programma operativo nazionale «Per la scuola – competenze e   ambienti   per   l’apprendimento»,   riferito   al   periodo   di programmazione 2014/2020, di cui  alla  decisione  della  Commissione europea  C(2014)  9952  del  17  dicembre  2014,   per   «istituzioni scolastiche»  si  intendono  tutte  le  istituzioni  scolastiche  che costituiscono  il  sistema  nazionale   di   istruzione,   ai   sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62.”

Sulla base di quanto sopra riteniamo che non sia ne necessario alcuna di modifica dell’Accordo di Partenariato perché non è questo che serve a sbloccare la situazione.

Confidiamo nella ministra Fedeli che ha assunto l’impegno di dare soluzione a questo problema.

 

 

Share this post
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp