Prime indicazioni
La legge n. 55 del 8.05.2024, in vigore dalla stessa data, ha istituito l’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, in seno a cui è stato istituito l’Albo degli educatori professionali socio-pedagogici (art. 5, comma 2).
Ai sensi dell’art. 4 della citata legge, per esercitare la professione di educatore socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché all’articolo 1, commi da 594 a 599, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono necessari i seguenti requisiti:
a) il conseguimento del titolo di laurea triennale, previo accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi;
b) in alternativa rispetto al requisito di cui alla lettera a), il possesso della corrispondente qualifica attribuita ai sensi dei commi 595, primo periodo, 597 e 598 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
c) l’iscrizione nell’albo degli educatori professionali socio-pedagogici dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, istituito ai sensi del comma 2 dell’articolo 5.
Si segnala che, ai sensi dell’art. 9, comma 2, per l’esercizio della professione di cui all’articolo 4 (educatore socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché all’articolo 1, commi da 594 a 599, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) e per l’iscrizione al relativo albo sono equipollenti i titoli di educatore socio-pedagogico conseguiti presso istituzioni che, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i soggetti interessati non hanno chiesto la dichiarazione di equipollenza del titolo posseduto con la laurea in scienze dell’educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18), rilasciata da università italiane.
Le condizioni per l’iscrizione all’albo degli educatori professionali soscio-pedagogici, fissate dall’art. 7 della legge, sono le seguenti:
a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato rispetto al quale vige in materia la condizione di reciprocità;
b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportano l’interdizione dall’esercizio della professione;
c) avere conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione;
d) avere la residenza in Italia o, per i cittadini italiani residenti all’estero, dimostrare di risiedere all’estero in quanto al servizio, in qualità di pedagogisti o educatori professionali socio-pedagogici, di enti o imprese nazionali operanti fuori del territorio dello Stato.
La domanda di iscrizione all’Albo va presentata entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, e dunque entro il 6 agosto 2024.
La domanda va presentata al Commissario per la formazione degli Albi dei Pedagogisti e degli Educatori professionali presso il Tribunale dei capoluoghi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
ANINSEI esprime preoccupazione per la mancata espressa esclusione dall’obbligo di iscrizione degli educatori dei servizi educativi per l’infanzia ed intraprenderà le azioni necessarie per giungere ad una rapida ed espressa esclusione.