COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE
(Verbale della riunione del 13 Giugno 2022)
Il giorno 13 Giugno 2022 alle ore 9.30 si è riunita in via telematica la Commissione Paritetica Nazionale, convocata per discutere i seguenti punti all’ o.d.g.:
1) Accordo per contratti determinati docenti non abilitati;
2) Art. 1 Parte II CCNL 2021-2023 refuso;
3) Varie ed eventuali.
Sono presenti per l’ANINSEI: Luigi Sepiacci, Giulio Massa, Enrico Pizzoli, Goffredo Sepiacci e Innocenzo Megali
per la CISL-Scuola: Elio Formosa
per la Federazione UIL Scuola RUA: Adriano Enea Bellardini
per lo SNALS-CONFSAL: Giovanni Visco, Giovanni Pisani e Silvestro Lupo
Le Parti dopo ampia e approfondita discussione concordano:
- il testo definitivo della regolamentazione dei contratti a tempo determinato in deroga D.LGS 81/15, definito in sede di trattativa sul rinnovo del CCNL che quale allegato n. 8 fa parte integrante del CCNL 2021-2023 (allegato n. 1 al presente verbale).
- All’art. 1 Parte II del CCNL 2021-2023, Sfera di applicazione del CCNL, per errore di trascrizione è stato omesso “Università private” nell’elenco delle attività svolte dalle imprese educative, formative o scolastiche destinatarie del CCNL. Si conviene di reintegrare quanto omesso nel testo definitivo in via di stampa inserendo le parole “Università private” al termine dell’elenco dopo le parole “Scuole speciali per minori”.
- Per le varie ed eventuali nulla da rilevare.
Allegato n. 1 al presente verbale
CCNL 2021-2023
ALLEGATO N. 8
CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO IN DEROGA D.LGS 81/15
Le Parti premesso che:
A. La Legge n. 96 del 9 agosto 2018 di conversione del D.L. n. 87/2018 (il c.d. Decreto Dignità) ha modificato la normativa riguardante la stipula di contratti a termine, di cui al D.Lgs. 81/2015, riducendone la durata a 24 mesi e ha introdotto dopo il 12° mese o, se precedente, al rinnovo, l’obbligo di causali specifiche che, in assenza, determinano la trasformazione del rap-porto di lavoro a tempo indeterminato;B. Il presente accordo nazionale sostituisce ed integra l’accordo nazionale del 13 febbraio 2018 relativo ai contratti di lavoro a tempo determinato in funzione della salvaguardia dei docenti non abilitati in servizio e della fun-zionalità delle scuole paritarie;
C. L’art. 8 della Legge 14 settembre 2011, n. 148 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, stabilisce: “I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali ope-ranti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfe-derali vigenti, compreso l’accordo interconfederale del 28 giugno 2011, pos-sono realizzare specifiche intese” riguardanti i contratti a tempo determi-nato;
D. La mancata indizione di concorsi che consentano l’acquisizione dell’abi-litazione all’insegnamento e la conseguente carenza di personale abilitato, inducono le scuole paritarie a ricorrere all’assunzione o al mantenimento in servizio di docenti non abilitati con contratto a tempo determinato ed alla riproposizione di detti contratti a termine nel tempo oltre i limiti e le moda-lità previste dal D. lgs 81/15;
E. La L.62/2000 prevede che la parità scolastica sia riconosciuta alle scuole non statali il cui personale docente sia fornito del titolo di abilitazione;
F. La circolare MIUR prot. 2668 del 29 ottobre 2001 prevede che “in casi particolari di effettiva carenza di personale abilitato, debitamente confer-mata dagli Uffici Scolastici Regionali, i gestori delle scuole paritarie po-tranno conferire incarichi a tempo determinato a personale fornito solo del prescritto titolo di studio, in analogia a quanto previsto per le scuole sta-tali.”;
G. Il CCNL ANINSEI, all’art. 22.1 prevede una causale specifica per l’ap-posizione del termine ai contratti per consentire l’assunzione con contratto a tempo determinato di personale non abilitato, recependo la circolare citata al punto precedente;
Convengono che:
- La definizione del presente accordo nazionale per la proroga o Il rinnovo dei contratti a tempo determinato ai sensi dell’art. 8 della I. 148/2011;
- Il rapporto a tempo determinato del personale docente non abilitato, comprensivo delle proroghe e/o dei rinnovi del contratto originario, potrà avere una durata massima di ottantaquattro mesi finalizzati all’espletamento e al superamento delle procedure abilitanti. Tali contratti a tempo determinato sono stipulati in funzione delle reali esigenze delle singole scuole, fermo restando quanto previsto dalla precedente lettera F).
Tali contratti sono stipulati per dare temporanea soluzione al problema del mantenimento dei livelli occupazionali del personale docente non abilitato. - Superati i primi trentasei mesi, ogni successivo contratto a tempo determinato stipulato in deroga si trasforma in contratto a tempo indeterminato al momento dell’effettivo completamento e superamento del percorso di abilitazione.
Alle ore 13.30 la seduta è sciolta dopo redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.
per l’ANINSEI:
Luigi Sepiacci
Giulio Massa
Enrico Pizzoli
Goffredo Sepiacci
Innocenzo Megali
per la CISL-Scuola:
Elio Formosa
per la Federazione UIL Scuola RUA:
Adriano Enea Bellardini
per lo SNALS-CONFSAL:
Giovanni Visco
Giovanni Pisani
Silvestro Lupo