E’ stato pubblicato nella GU n.70 del 24.03.2022” il Decreto-Legge 24 marzo 2022 n. 24 contenente disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza al 31 Marzo 2022. Il decreto legge è in vigore dal 25 marzo 2022.
Il provvedimento stabilisce:
- fine del sistema delle zone colorate;
- capienze impianti sportivi: ritorno al 100% all’aperto e al chiuso dal 1° aprile;
- protocolli e linee guida: verranno adottati eventuali protocolli e linee guida con ordinanza del Ministro della salute.
- Il percorso per il graduale ritorno all’ordinario prevede alcuni step:
– fine del sistema delle zone colorate;
– graduale superamento del green pass;eliminazione delle quarantene precauzionali
– Uso dei dispositivi di protezione a scuola.
E’ previsto l’uso delle mascherine respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fino al termine dell’anno scolastico e, quindi, fino al 31 agosto 2022;
- Gestione dei casi di positività:
La nuova disciplina prevede che le attività didattiche ed educative si svolgano tutte in presenza, a prescindere dal numero di casi di positività accertata, fatta eccezione per gli stessi soggetti positivi al Covid-19, per i quali restano ferme le norme sull’isolamento, ora disciplinate dall’art. 10-ter del D.L. 52/2021 (L. 87/2021), introdotto dall’art. 4 del testo in esame.
La riammissione in classe dei suddetti alunni, comunque, è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.
La didattica digitale integrata (DAD) viene prevista per i soli soli alunni delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale in isolamento che lo richiedano .
Il numero dei casi di positività accertata non viene più in rilievo, come in precedenza, per distinguere fra l’erogazione della didattica in presenza ovvero a distanza, bensì al fine di determinare la sola adozione di particolari misure igienico-sanitarie. In particolare, per tutte le articolazioni del sistema educativo, scolastico e formativo in presenza di almeno quattro casi di positività tra i bambini e gli alunni presenti – a seconda dei casi – nella sezione, gruppo classe o classe, l’attività educativa e didattica prosegue comunque in presenza per tutti, ma i docenti, gli educatori e gli alunni che abbiano superato i sei anni di età sono tenuti a utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al Covid-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l’esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.
- OBBLIGO VACCINALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO
L’articolo 8 del decreto “Covid “conferma fino al 15 giugno l’obbligo vaccinale per il personale scolastico. Tuttavia sopprime, per il caso di inadempimento e ad eccezione parziale del personale docente, il divieto di svolgimento dell’attività lavorativa.
Riguardo alle ipotesi di inadempimento da parte del personale docente nel settore scolastico (ivi comprese le scuole dell’infanzia), il divieto di svolgimento dell’attività lavorativa viene limitato allo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni e si prevede l’utilizzo del personale docente inadempiente ad attività di supporto all’istituzione scolastica.
L’ art. 4-ter.2 d.l. 44/2021 conv. L. 76/2021 così come modificato dal d.l.24/2022 stabilisce che “L’atto di accertamento dell’inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto all’istituzione scolastica”.
Trattandosi di attività di supporto alla istituzione scolastica, si ritiene possano rientrare tutte quelle relative alle funzioni della scuola quali, oltre alle attività di programmazione, di potenziamento a distanza degli apprendimenti, di supporto alla didattica mediante strumenti multimediali o di altra natura , attività di supporto alla valutazione, servizio di biblioteca e documentazione; organizzazione di laboratori; attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi e ogni altra attività deliberata nell’ambito del progetto d’istituto.
Per quanto concerne l’orario di lavoro, la nota Miur del 31.3.2022 individua per il personale docente adibito ad altre mansioni l’orario di 36 ore. Tuttavia tale indicazione non sembra applicabile al personale delle altre scuole, essendo l’orario di lavoro stabilito dal CCNL applicabile.
Il personale non docente potrà tornare a scuola ma nulla stabilisce il decreto legge sulle attività consentite. Pertanto si consiglia di adottare le soluzioni più opportune, compresa una rotazione interna del personale, tale che: chi è a contatto con gli alunni (in fase di accoglienza, ad esempio), viene spostato ad altre mansioni o modalità di esecuzione della prestazione lavorativa.