1) CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 1/2022
È stata pubblicata sulla GU 8 marzo 2022 n. 56 la L. 18/2022, che converte con modificazioni il DL 1/2022, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.
La legge è in vigore dal 9 marzo 2022 ed ha abrogato il DL 5/2022, precisando che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto legge. Ricordiamo che tale decreto ha introdotto, a gennaio, l’obbligo vaccinale per i soggetti ultracinquantenni ed ha esteso il Green Pass rafforzato al settore del lavoro sia pubblico che privato.
Come noto, per effetto delle misure in parola, il controllo del datore di lavoro, oltre alla verifica della validità della certificazione verde, si concentra sul rilascio che deve essere avvenuto in conseguenza della vaccinazione o della guarigione.
I lavoratori privi della certificazione verde rafforzata sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. In caso di esenzione il lavoratore può essere adibito a mansioni diverse.
Ecco le principali novità rispetto alla versione originaria.
Variazioni alla durata del Green Pass
In riferimento alla durata della Certificazione Verde, viene eliminato il limite dei 6 mesi ed è previsto che in caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la validità decorre dalla medesima somministrazione senza ulteriori dosi di richiamo.
Per i casi accertati positivi al COVID-19 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino è rilasciata la Certificazione Verde con validità di 6 mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione.
Per i soggetti accertati positivi al COVID-19 a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo è rilasciata la Certificazione Verde COVID-19 che ha validità a decorrere dall’avvenuta guarigione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo.
Novità anche per le disposizioni sull’autosorveglianza, che ora si applicano anche in caso di guarigione avvenuta successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario.
La legge di conversione prevede, infine, l’ampliamento dell’obbligo vaccinale al personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale.
Sospensione e rientro del lavoratore
Come noto nel settore privato, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata per mancato possesso del Green Pass il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per il quale non sussistono motivazioni per l’esonero alla vaccinazione, per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi, rinnovabili fino al termine del 31 marzo 2022.
In realtà, occorre precisare che con la fine dello stato di emergenza i lavoratori under 50 non saranno più obbligati a mostrare il proprio Green Pass dal 1° aprile 2022. Gli ultracinquantenni invece saranno obbligati a mostrare la Certificazione Verde fino al prossimo 15 giugno.
L’obbligo di verifica ricade sui datori di lavoro e sui responsabili della sicurezza dei luoghi e delle strutture in cui svolgono l’attività.
La legge di conversione fornisce un importante chiarimento interpretativo del contenuto dell’art. 9 septies, c. 7, DL 52/2021 conv. in L. 87/2021. Nello specifico, è in ogni caso consentito il rientro immediato nel luogo di lavoro non appena il lavoratore entri in possesso della certificazione necessaria, purché il datore di lavoro non abbia già stipulato un contratto di lavoro per la sua sostituzione. In altri termini, il lavoratore in possesso della certificazione può tornare subito in servizio, a meno che non sia stato sospeso e il datore di lavoro abbia stipulato un contratto in sostituzione. In tal caso bisognerà attendere i tempi previsti nel contratto sostitutivo.
- Divieto di accesso e di permanenza nei locali scolastici
Non possono accedere o permanere nei locali scolastici coloro che manifestano una sintomatologia respiratoria o la temperatura corporea superiore a 37,5°.
Tracciamento dei contagi da COVID-19 nella popolazione scolastica
L’attività di testing dei contagi COVID-19 era prevista, sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, mediante l’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 presso le farmacie e le strutture sanitarie aderenti ai Protocolli d’intesa per la somministrazione dei test antigenici rapidi a prezzo calmierato.
Studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali
Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono tenute a garantire e rendere effettivo il principio di inclusione degli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali, anche nelle ipotesi di sospensione o di riorganizzazione delle attività.
Su richiesta delle famiglie è comunque garantita a tali studenti la possibilità di svolgere l’attività didattica in presenza, coinvolgendo un ristretto numero di compagni, sempre previa accordo delle rispettive famiglie
Spostamenti da e per le isole minori, lagunari e lacustri e trasporto scolastico dedicato
Introdotte fino al 31 marzo 2022 alcune deroghe all’obbligo del green pass rafforzato.
Infatti è sufficiente il green pass base per gli studenti di età pari o superiore ai 12 anni, per la frequenza dei corsi di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado, per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti
• da e per le isole con il resto del territorio italiano
• da e per le isole lacustri e lagunari.
Fino al 31 marzo agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado è consentito l’accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato e il loro utilizzo, anche se solo in possesso del green pass base, fermo restando l’obbligo di indossare le mascherine FFP2 e il rispetto delle linee guida per il trasporto scolastico dedicato.
2) FIS: NECESSITA’ DELLA PREVENTIVA INFORMATIVA SINDACALE
Dal 1° aprile e salvo proroghe, cesseranno le facilitazioni procedurali per chiedere l’accesso al Fondo di integrazione salariale e ai Fondi di solidarietà bilaterali disposte dal Ministero del Lavoro con la circolare 3/2022 e dall’Inps con il messaggio 802/2022: queste istruzioni, consentono, infatti – per le istanze presentate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo – una deroga sull’obbligo di attivare l’informativa sindacale (articolo 14, del Dlgs 148/2015) per cui questa può essere anche successiva all’inizio del periodo di sospensione richiesto. Inoltre, verranno meno anche le semplificazioni riferite alla richiesta di pagamento diretto dell’assegno e alla modalità di erogazione delle prestazioni.
Dal 1° aprile vanno dunque a regime le istruzioni fornite dalla circolare Inps 18/2022 e i passaggi procedurali in materia di informativa sindacale e di presentazione delle istanze.
Pertanto, nei casi di sospensione o riduzione dell’attività produttiva, l’impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.
A tale comunicazione segue, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto della situazione avente a oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell’impresa. Procedura:
• L’intera procedura deve esaurirsi entro 25 giorni dalla data della comunicazione, ridotti a 10 per le imprese fino a 50 dipendenti.
3) PROPORZIONALITA’ DELLE SANZIONI
Con la sentenza emessa nella causa C-205/20 il giorno 8.3.2022 la Corte di Giustizia UE afferma che il giudice nazionale deve disapplicare le sanzioni previste dalla legge per la violazione di obblighi in materia di lavoro e previdenza, qualora le stesse risultino lesive del principio di proporzionalità.
Il fatto affrontato
La società slovacca impugna giudizialmente la sanzione pecuniaria, pari ad € 54.000,00, inflittale in Austria, ove aveva distaccato alcuni lavoratori, per l’inosservanza di alcuni obblighi in materia di conservazione di documentazione salariale e previdenziale.
Il Tribunale austriaco – investito della questione – chiede alla CGUE, mediante un rinvio pregiudiziale, se sia conforme al diritto comunitario e, nello specifico, non leda il principio di proporzionalità, l’irrogazione di sanzioni così elevate per violazione di obblighi essenzialmente amministrativi.
La sentenza
La Corte di Giustizia rileva, preliminarmente, che l’art. 20 della Direttiva 2014/67, laddove richiede che le sanzioni in materia di lavoro siano proporzionate, è dotato di efficacia immediata e può, quindi, essere invocato dai singoli nei confronti di uno Stato membro che non ne faccia corretta applicazione.
Per la sentenza, in particolare, spetta al giudice nazionale applicare concretamente tale principio, disapplicando la norma interna e rimodulando la sanzione – senza indebolire l’efficacia e il potere dissuasivo della stessa – sino a un importo congruo, in modo da dare concreta attuazione al requisito di proporzionalità.
Secondo la Corte, tale soluzione non comporta né un eccesso di discrezionalità in capo al giudice nazionale né un contrasto con i principi di certezza del diritto, in quanto la sanzione è comunque adottata in applicazione della normativa comunitaria.
Su tali presupposti, la CGUE, in accoglimento della questione pregiudiziale, statuisce che il principio del primato del diritto dell’UE impone alle autorità nazionali l’obbligo di disapplicare una normativa interna contraria al requisito di proporzionalità.