- PREMESSA
Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, il decreto-legge 111/2021 (articolo 1, comma 6) introduce, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), la “certificazione verde COVID-19”per tutto il personale scolastico.
2) AMBITO DI APPLICAZIONE
Il comma 6 dell’articolo 1 del decreto-legge 111/2021 dispone che “tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19”.
Pertanto, come ritenuto anche dalla circolare del ministero dell’istruzione dedicata all’argomento (n. 1237 del 13 agosto 2021) , le disposizioni riguardano le istituzioni scolastiche statali, paritarie e non paritarie, compresi i CPIA nonché i servizi educativi 0-3.
Il dubbio per i servizi educativi 0-3 potrebbe nascere dal contrasto tra le previsioni del comma 1 e quelle del comma 4 dell’art. 9-ter del decreto legge 52/2021, rubricato “Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario” inserito dal decreto legge 111/2021. Mentre il comma 1 stabilisce che “tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19”, senza far cenno alcuno al personale dei servizi alla prima infanzia, il comma 4 prevede che “i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1” ( circolare 13 agosto 2021, n. 1237).
3) INDIVIDUAZIONE DELLE PERSONE SOGGETTE ALL’OBBLIGO DEL “GREEN PASS”.
L’art. 1 comma 6 d.l. 111/2021 prevede la certificazione verde COVID-19”per tutto il personale scolastico.
Il personale scolastico è suddiviso in due categorie, la prima riguarda il personale docente e la seconda il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali .
Se nessun dubbio sussiste sul personale dipendente, una valutazione deve essere effettuata per il personale legato da un rapporto di lavoro autonomo.
L’interpretazione delle norme e, in particolare, l’uso di concetti tipici del rapporto di lavoro subordinato, quali “assenza ingiustificata”, “sospensione del rapporto di lavoro” e “retribuzione”, porterebbe ad indicare il solo personale dipendente come soggetto all’obbligo.
Infatti l’art. 1 c. 6 d.l. 111/2021 dispone che il mancato possesso del green pass non solo impedirà l’ingresso a scuola per il personale, ma trasformerà il mancato accesso in assenza ingiustificata dal servizio, in quanto “a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”, con il richiamo, quindi, a istituti propri del rapporto di lavoro subordinato.
Inoltre si rileva che il legislatore, allorché lo ha voluto, come nel caso della vaccinazione per il personale sanitario, ha superato le tradizionali categorie di lavoratori subordinati ed autonomi, definendo i presupposti di fatto per la sua applicazione, costituiti dall’attività sanitaria nelle strutture sanitarie, indipendentemente dalla qualificazione dei rapporti giuridici in cui tale situazione si colloca. Rientrano quindi i lavoratori subordinati, autonomi, etero organizzati e liberi professionisti.
La diversa tesi poggia su 2 argomenti:
- Quantunque l’art. 1 c. 6 del d.l. n . 111/2021 non menzioni il d.lgs. n. 81/2008, non può non tenersi presente la nozione di lavoratore posta dall’art. 2, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 81/2008 . In base a tale disposizione lavoratore è la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
- sembrerebbe assurdo sostenere che, pur in presenza di un’attività che è invece soggetta a rischio all’interno di locali scolastici (come per quella resa da un docente), si sia esentati dall’obbligo del green pass laddove l’ attività venga resa da un docente non lavoratore dipendente in senso stretto. Si tratta di un’interpretazione che potrebbe esporre la norma ad un sospetto di incostituzionalità, perché il pericolo di contagio da Covid è uguale per chi esercita ciascuna di queste mansioni indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro. Ed in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro il principio sovrano deve essere sempre quello che impone di garantire parità di trattamento e di tutela a parità di rischio. Ciò consente di allargare la platea dei soggetti obbligati in funzione del rischio: da ciò discende che il fondamento dell’obbligo del green pass è propriamente un rischio ambientale, legalmente tipizzato.
- LA CERTIFICAZIONE VERDE
La norma prevede al contempo un obbligo di possesso e un dovere di esibizione della certificazione verde “Covid-19”.
La certificazione verde è rilasciata nei seguenti casi:
– aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
– aver completato il ciclo vaccinale;
– essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
– essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.
5) CERTIFICATO DI ESENZIONE AL GREEN PASS
L’art. 1 c. 6 D.L. 111/2021 stabilisce che le disposizioni sul “green pass” non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Il Ministero della Salute è intervenuto con circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 in relazione ai contenuti e alle modalità di presentazione della certificazione di esenzione prevista dal D.L. 105/2021 per i soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. E’ previsto che per detti soggetti, in luogo della “certificazione verde COVID-19”, sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a “consentire l’accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105” . Si devono ritenere compresi gli edifici destinati alle attività educative e scolastiche.
La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie (dai medici dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale) in formato anche cartaceo e, nelle more dell’adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.
Le certificazioni dovranno contenere: – i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita); – la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105”; – la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al _________” (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021); – Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione); – Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale); – Numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.
La copia cartacea del certificato dovrà solo essere visionata dal verificatore, che non potrà conservarne copia, così come previsto per il controllo del Green Pass.
Al personale scolastico in possesso della certificazione di esenzione e, ovviamente, a quello provvisto della “certificazione verde COVID-19”, deve comunque essere fornita informazione in merito alla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come il distanziamento, il corretto utilizzo delle mascherine, l’igiene delle mani, nonché il rispetto delle condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.
6 ) DECORRENZA DELL’OBBLIGO
Il “green pass” sarà richiesto a partire dal 1° settembre, ossia già prima dell’inizio effettivo delle lezioni, per il personale scolastico che sarà a scuola per gli ordinari impegni collegiali di programmazione, per la cosiddetta “presa in servizio, per lo svolgimento delle prove per gli studenti che a giugno hanno avuto sospeso il giudizio a causa di una o più insufficienze o per eventuali altri motivi.
In mancanza sarà necessario sottoporsi a tampone molecolare ogni 48 ore.
7) CONSEGUENZE IN CASO DI INADEMPIMENTO
In assenza del green pass, dopo 5 giorni (quindi dal 7 settembre) scatterà la sospensione e il conseguente blocco dello stipendio.
8) CONTROLLI
A partire dal 1° settembre spetterà ai dirigenti scolastici, ai responsabili dei servizi educativi dell’infanzia, nonché delle scuole paritarie e delle università la verifica del possesso del Green Pass da parte del personale e degli studenti (mentre non è chiaro se anche i “controllori” dovranno essere controllati, e da chi). E saranno sempre i presidi e gli altri responsabili a far scattare l’eventuale procedimento che porterà alla decurtazione della retribuzione.
Il DPCM del 17 giugno 2021 all’art. 13 prevede che il controllo sia consentito tramite applicazione “VerificaC19”, che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione. Tra l’altro “l’attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma”.
9) LA DELEGA
Il Dirigente Scolastico, responsabile del controllo, potrà anche delegare un’altra persona, che può essere titolare/socio o lavoratore dipendente.
L’operazione di controllo si divide in verifica e identificazione del titolare del pass. Operazioni che sono descritte nel dettaglio sul sito internet della Certificazione verde Covid. In occasione della nomina dei lavoratori incaricati alla verifica dei Green pass, sarà necessario aggiornare la policy privacy aziendale.
In base alle previsioni dell’art. 13, comma 3, del DPCM 17 giugno 2021 la nomina al lavoratore è obbligatoria e l’incarico dovrà essere preventivo rispetto all’inizio delle attività di controllo sugli utenti. Nonostante il controllo del Green pass non costituisca trattamento del dato ai fini privacy (così come stabilito dal comma 5 dell’art. 13 del DPCM 17 giugno 2021), ove il lavoratore delegato non sia istruito in merito alla corretta gestione dei controlli potrebbe incorrere in comportamenti errati, fra cui la richiesta di copia del pass cartaceo o della certificazione medica di esenzione dal pass stesso. In questo caso il titolare del trattamento si troverebbe di fatto a trattare un dato senza il supporto di idonea base giuridica, come previsto dall’art. 6 del Regolamento Europeo 2016/679. Pertanto, il lavoratore delegato dovrà avere idonea formazione, al pari di un incaricato al trattamento del dato, così da non incorrere in comportamenti illeciti. Il datore di lavoro, in analogia alle disposizioni previste in materia di formazione degli incaricati al trattamento, dovrà:
– impartire istruzioni sul trattamento (art. 29 Regolamento Europeo 2016/679);
– impartire istruzioni relative ai profili della sicurezza del trattamento (art. 32 Regolamento Europeo 2016/679);
– fornire formazione idonea (art. 39 Regolamento Europeo 2016/679).
10) SANZIONE AMMINISTRATIVA
La violazione del dovere di possesso ed esibizione (comma 1) della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali “organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una sanzione – da 400 a 1000 euro –, comminata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n. 19/2020”.