A decorrere dal 1° Gennaio 2021 il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale “ciclico” o “verticale” , in cui il dipendente lavora solo in alcuni periodi dell’anno e resta a casa per i periodi restanti, è riconosciuto per intero utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l’accesso al diritto alla pensione e non solo in base ai periodi in cui si è lavorato.
Infatti l’articolo 1, comma 350 della Legge di Bilancio 2021 stabilisce che:
“Il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che prevede che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi è riconosciuto per intero utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l’accesso al diritto alla pensione”.
A tal riguardo la circolare dell’INPS n. 74 del 4 Maggio 2021 fornisce le indicazioni operative per l’applicazione della disposizione.
L’INPS ricorda che la valutabilità del periodo “non lavorato”, è utile per maturare il diritto al raggiungimento della pensione mentre non assume rilievo ai fini del versamento contributivo, che corrisponde sempre alla retribuzione della prestazione lavorativa.
Viene anche precisato che:
- per il riconoscimento del periodo annuale è necessario che venga accreditata la retribuzione minima previsto per l’anno di riferimento; diversamente, il numero di contributi riconosciuti sarà pari al rapporto tra l’imponibile retributivo annuo e il minimale settimanale pensionistico in vigore
- la nuova norma è applicabile per i periodi di lavoro a partire dal 30 ottobre 1984.
- Non riguarda il pubblico impiego, già destinatario di una norma per cui gli anni di servizio ad orario ridotto sono considerati comunque utili per intero ai fini della pensione (articolo 8, comma 2, della L. 29 dicembre 1988, n. 554 )
Vengono fornite poi le istruzioni differenziate per i contratti in essere al 1.1.2021 e per quelli già conclusi a quella data :
Contratti di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico in corso alla data del 1.1.2021
Dato che periodi non lavorati e non retribuiti non sono presenti negli archivi dell’Istituto, sarà necessario che l’assicurato presenti domanda alla Struttura territoriale competente per residenza, in fase di prima applicazione, tramite PEC ovvero attraverso il servizio on-line di segnalazione contributiva (c.d. FASE),
La domanda dovrà essere corredata dall’attestazione del datore di lavoro compilata secondo il modello allegato alla circolare (all. n. 1) , oppure da una autocertificazione (Allegato n. 2), sottoscritta dall’interessato, con l’indicazione degli eventuali periodi di sospensione del rapporto di lavoro senza retribuzione, completa della copia del contratto di lavoro
Contratti di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico esauriti alla data del 31.12.2020
Anche in questo caso il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda.
Va ricordato che per “contratti di lavoro a tempo parziale esauriti” si intendono non solo i contratti conclusi con cessazione del rapporto, ma anche quelli per i quali , a quella data, il rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo pieno.
In questo caso opera la disciplina della prescrizione decennale per l’esercizio del relativo diritto, il cui termine iniziale decorre dall’entrata in vigore della legge n. 178/2020, ossia dal 1° gennaio 2021.
Nel caso l’azienda sia definitivamente cessata, il lavoratore produrrà un’autocertificazione (corredata dal contratto a tempo parziale stipulato tra le parti), da cui risulti l’articolazione della prestazione lavorativa. Anche in tal caso dovranno essere resi noti eventuali eventi sospensivi del rapporto di lavoro.
In caso di piu rapporti di lavoro l’interessato potrà presentare un’unica domanda allegando un modello di certificazione (con il relativo contratto di lavoro) per ogni datore di lavoro coinvolto.
Per i periodi successivi al 1996 è anche possibile adeguare la contribuzione mediante riscatto o versamenti volontari, così da poter essere valorizzati come rapporti a tempo pieno ai fini dell’importo della pensione.
La circolare poi specifica le istruzioni per la compilazione degli uniemens integrativi obbligatori per i datori di lavoro a partire dal 1.1.2021 anche per i periodi in cui non esiste prestazione lavorativa in ragione dell’articolazione dell’orario concordata nel rapporto di lavoro a tempo parziale. L’obbligo di trasmissione discenderà dalla presenza del rapporto di lavoro, non dalla presenza di <Imponibile>.