Con la sentenza n. 621/2021 il TAR Lazio ha riconosciuto la piena parità tra il servizio svolto nelle scuole paritarie e quello svolto nelle scuole statali.

Con la sentenza n. 621/2021, il TAR Lazio ha riconosciuto la piena parità tra il servizio svolto nelle scuole paritarie e quello svolto nelle scuole statali.

La pronuncia del Tar, che si riferisce espressamente alle graduatorie permanenti del personale Ata, evidenzia che la previsione di un punteggio dimezzato per il servizio prestato presso scuole paritarie si pone in contrasto con la normativa vigente, la quale ha sancito la piena parità tra la scuola statale e la scuola non statale. In primis si è rilevata la violazione della L. 62/2000 cha ha riconosciuto il medesimo rango alle due tipologie di istituzioni scolastiche appartenenti al medesimo “sistema nazionale di istruzione pubblica”. Inoltre risulta violato il principio di  divieto di ingiusta discriminazione.

La sentenza del TAR Lazio richiama  precedenti decisioni che avevano stabilito che la “sottrazione e/o mancato riconoscimento del punteggio (nella specie punti 2,1) per il servizio prestato, nella specie a tempo indeterminato, in istituti scolastici paritari, appaiono in linea generale illegittimi poiché confliggenti col principio di pari considerazione dell’attività di insegnamento svolta presso istituti statali e istituti paritari sancito dell’art. 2, co.2, d.l. 3 luglio 2001, n.255 convertito con L. n. 333/2001 che stabilisce che “I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”( T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 25 luglio 2018 n. 8415).”

Pertanto, alla luce di tali disposizioni normative, è evidente l’illegittimità del comportamento dell’amministrazione che continua a valutare diversamente i servizi resi a favore dell’istituzione parificata e dell’istituzione pubblica.

Naturalmente, qualora nei bandi per l’aggiornamento delle graduatorie venga valutato diversamente il servizio prestato presso le scuole paritarie, il provvedimento ministeriale sarebbe impugnabile sulla scorta del principio di diritto enunciato dal Tar del Lazio.

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