1) AMMORTIZZATORI SOCIALI
Il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19” (di seguito, anche decreto Sostegni), interviene, tra l’altro, sul sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro connessi all’emergenza epidemiologica in atto.
Il decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021 ed entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, prevede, infatti, novità sia sul fronte normativo che sul piano operativo.
Riguardo al primo ambito, il decreto Sostegni rimodula i trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA).
In particolare, i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del nuovo Decreto (23 Marzo 2021), domanda di concessione dei seguenti ammortizzatori sociali COVID-19 introdotti dal Decreto-Legge 17 Marzo 2020, n. 18 (c.d. «Decreto Cura Italia»):
- Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO): per una durata massima di 13 settimane, da collocarsi nel periodo compreso tra il 1° Aprile 2021 ed il 30 Giugno 2021;
- Assegno ordinario FIS e Cassa integrazione in deroga (CIGD): per una durata massima di 28 settimane, da collocarsi nel periodo compreso tra il 1° Aprile 2021 ed il 31 Dicembre 2021.
Viene inoltre confermato il carattere gratuito dei predetti trattamenti di integrazione salariale COVID-19, per i quali infatti non è dovuto alcun contributo addizionale.
Si ricorda che, in forza di quanto previsto dall’articolo 1, comma 300, della legge n. 178/2020, i si possono richiedere 12 settimane dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021.
Questo nuovo periodo di trattamenti (28 settimane) deve ritenersi aggiuntivo a quello precedente.
Conseguentemente vi sono complessivamente a disposizione 40 settimane di trattamenti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
Il periodo di 12 settimane previsto dall’articolo 1, comma 300, della legge di bilancio 2021, deve essere collocato entro e non oltre il 30 giugno 2021.
2) AMBITO DI APPLICAZIONE
Lavoratori in forza al 23 marzo 2021 (data di entrata del decreto–legge).La previsione normativa consente l’accesso al nuovo periodo di trattamenti di integrazione salariale a prescindere dall’utilizzo degli ammortizzatori sociali per i periodi fino al 31 marzo 2021. Sarà quindi possibile richiedere tali periodi anche da parte di datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda di integrazione salariale per le varie causali COVID-19 introdotte in precedenza
3) Modalità di pagamento. Sempre previsto la possibilità di pagamento diretto da parte dell’Inps senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa. Il datore di lavoro potrà comunque anticipare il trattamento. L’anticipazione del trattamento ai lavoratori da parte del datore di lavoro sarà possibile anche per le aziende in area cigd.
- Eliminazione modello SR41. In caso di pagamento diretto da parte Inps i datori di lavoro comunicheranno i dati necessari tramite il nuovo modello UniEmens – Cig. Viene quindi eliminato l’obbligo di invio del Modello SR41 che aveva creato tanti rallentamenti nei flussi di pagamento delle indennità ai lavoratori.
PROROGA BLOCCO LICENZIAMENTI
Il Decreto Sostegni differenzia la durata della proroga del blocco dei licenziamenti per GMO (sia collettivi che individuali):
- » fino al 30 giugno 2021: Per tutti i datori di lavoro;
- » dal 01 luglio e fino al 31 ottobre 2021, esclusivamente per i datori di lavoro in area FIS (Fondo Integrazione Salariale) – CIGD (Cassa Integrazione Guadagni in Deroga) – FSBA (o altri fondi bilaterali alternativi) e CISOA (settore agricola) che utilizzano i nuovi periodi di ammortizzatori sociali Covid – 19 introdotti dal decreto legge Sostegni;
Fino alle date indicate dunque:
- » resta preclusa al datore di lavoro, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604:
- » restano sospese le procedure per il tentativo obbligatorio di conciliazione in ITL (art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604).
- » resta precluso l’avvio delle procedure ex artt. 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223-licenziamenti collettivi;
- » restano sospese le procedure pendenti avviate dopo la data del 23 febbraio 2020-licenziamento collettivi;
- Il blocco non opera nelle ipotesi di licenziamenti motivati:
- » dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività;
- » nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un suo ramo di essa ex art. 2112 cod. civ.;
- » nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, con diritto alla percezione del trattamento di NASPI.
- » Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione: se l’esercizio provvisorio è disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.