LEGGE DI BILANCIO 2021

1)  NOTE   IN   TEMA     DI     AMMORTIZZATORI SOCIALI

Datori di lavoro interessati.

I datori che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e del trattamento di integrazione salariale in deroga, di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (legge 24 aprile 2020, n. 27), per una durata massima di 12 settimane da utilizzare come segue:

 

Ulteriori 12 settimane ammortizzatori Covid – 19: si distingue a seconda dell’ammortizzatore sociale applicabile:

 

  • CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA (CIGO) : LE 12 SETTIMANE POSSONO ESSERE UTILIZZATE NEL PERIODO 1 GENNAIO 2021-31 MARZO 2021

 

  • FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (FIS) E CIGD: LE 12 SETTIMANE POSSONO ESSERE UTILIZZATE NEL PERIODO 1 GENNAIO 2021-30 GIUGNO 2021

Come già previsto per il “decreto ristori”, eventuali periodi di ammortizzatori sociali covid–19, precedentemente autorizzati ai sensi del Decreto Legge n. 137/2020, collocati anche parzialmente in periodi successivi al 01 gennaio 2021, sono imputati alle 12 settimane previste dalla legge di bilancio 2021.

 

Lavoratori interessati.

Tutti i lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data di entrata in vigore della presente legge (01 gennaio 2021). La norma, di fatto, preclude la possibilità di accedere alle 12 settimane di ammortizzatore Covid-19 solo ai lavoratori assunti successivamente al I° Gennaio 2021.

 

Contribuzione addizionale.

Non è prevista alcuna contribuzione addizionale, indipendentemente dal calo di fatturato.

 

Modalità di presentazione della domanda

Le domande di accesso ai trattamenti devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di bilancio.
In caso

 

Modalità di pagamento.

E’ sempre prevista la possibilità di pagamento diretto da parte dell’Inps senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa. Il comma 302 indica il termine per gli adempimenti a carico del datore di lavoro (trasmissione all’Ente previdenziale dei dati per il pagamento) : entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato  il periodo di integrazione salariale  ovvero, se posteriore, entro il termine di  30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.

 

SEGUE: ALTRE DISPOSIZIONI.

 

  • Incentivo per l’occupazione giovanile ( commi 10-15)

Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato (con esclusione dei dirigenti, dei lavoratori domestici e dei lavoratori intermittenti / a chiamata) effettuate nel biennio 2021-2022, di giovani di età inferiore ai 36 anni, che non abbiano mai avuto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’arco della loro vita lavorativa, è previsto l’esonero dei contributi previdenziali a carico del datori di lavoro privati nella misura del 100% nel limite massimo di 6.000 euro annui, proporzionalmente ridotto in caso di contratto part-time.

In particolare:

  • l’esonero contributivo è pari al 100% nel limite massimo di 6.000 euro su base annua, proporzionalmente ridotto in caso di contratto part-time, fermo restando che sono esclusi dall’esonero i premi e contributi INAIL relativi all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  • l’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi, elevato a 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;
  • il lavoratore assunto non deve aver compiuto 36 anni alla data della prima assunzione a tempo indeterminato. Rispetto a tale requisito sono tuttavia previste due deroghe: 1) qualora l’assunzione riguardi un lavoratore per il quale il beneficio sia stato goduto solo in parte da un altro datore di lavoro, l’esonero spetterà per il periodo residuo rispetto alla durata massima prevista; 2) in caso di periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.

Inoltre, fermi restano i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che  non abbiano proceduto nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

 

INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANILE 2021-2022
Requisiti Sgravio Durata Sgravio Regioni interessate Esclusioni
-Età inferiore a 36 anni

-Primo rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella vita lavorativa

 

 

100%

36 mesi tutte -Lavoratori domestici

-Lavoratori intermittenti / a chiamata

– Dirigenti

48 mesi Regioni meno sviluppate

n.b.: l’esonero è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. Di conseguenza, l’efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

 

  • Sgravio contributivo per l’assunzione di donne (commi 16-19)

Per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, in via sperimentale, l’esonero contributivo di cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n.92, è riconosciuto nella misura del 100% nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, proporzionalmente ridotto in caso di contratto part-time.

In particolare lo sgravio contributivo:

  • è pari al 100% nel limite massimo di 6.000 euro su base annua proporzionalmente ridotto in caso di contratto part-time, fermo restando che sono esclusi dallo sgravio i premi e contributi INAIL relativi all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  • è riconosciuto in caso di assunzione di donne prive di un lavoro regolarmente retribuito: da almeno 6 mesi, se residenti in Regioni ammissibili al finanziamento nell’ambito dei Fondi strutturali o, in alternativa, essere assunte per una professione o in un settore economico caratterizzato da una forte disparità occupazionale di genere. Tale ultimo requisito viene determinato, annualmente, con un D.M. del Ministro del Lavoro. Per il 2021 i settori sono stati individuati ccon D.M. 234/2020 da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
  • è riconosciuto per: 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o di trasformazione a tempo indeterminato del contratto a tempo determinato; 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato.

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

n.b.: l’esonero è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. Di conseguenza, l’efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Anche la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro esamina l’esonero contributivo previsto dalla L. 178/2020 in caso di assunzione di donne.

L’art. 1 commi da 16 a 19 della L. 178/2020 prevede, in via sperimentale, per le assunzioni di lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, che l’esonero contributivo di cui all’art. 4commi da 9 a 11 della L. 92/2012 venga riconosciuto nella misura del 100%, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. In sostanza, la legge di bilancio 2021 riprende l’esonero previsto dalla L. 92/2012, elevando la misura dal 50% al 100%, anche se limitatamente al biennio 2021-2022.

Tuttavia, sono sorti diversi dubbi sull’ambito di applicazione dell’esonero previsto dai commi da 16 a 19, a causa del mancato richiamo all’art. 4 comma 8 della L. 92/2012, il quale prevede un esonero del 50% in caso di assunzione, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, di lavoratori di età non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi. Per la Fondazione, l’esonero del 100% non troverebbe applicazione per assunzioni con contratto a tempo determinato, ma resterebbe comunque valido, in questo caso, lo sgravio contributivo del 50%.

Infine, si sottolinea che l’esonero ex art. 4 commi 8 ss. trova applicazione sia sui contributi INPS che sui premi INAIL (cfr. circ. Min. Lavoro n. 34/2013). Sul punto, sebbene la legge di bilancio non lo preveda espressamente, la Fondazione ritiene che l’esonero del 100% possa applicarsi anche ai premi INAIL.

 

  • Decontribuzione Sud

I commi 161-169 prevedono, per il periodo 2021-2029, un esonero contributivo parziale in favore dei datori di lavoro del settore privato che operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Lo sgravio è pari:

– al 30% dei contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;

– al 20% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;

– al 10% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.

Per il periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021, la misura è concessa in conformità al “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19″ (C/2020/1863 del 19 marzo 2020), e successive modificazioni, mentre per il periodo successivo (1° luglio 2021-31 dicembre 2029) l’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

 

  • Rinnovo dei contratti a tempo determinato

Con il comma 279 si dispone la proroga fino al 31 marzo 2021 del termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati – per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta – anche in assenza delle condizioni poste dall’articolo 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 e ss.mm., ossia per:

– esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;

– esigenze di sostituzione di altri lavoratori assenti;

– altre esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’ordinaria attività.

.

6) Indennità per i lavoratori di aree di crisi complessa della Regione Campania (art. 1, comma 291)                                     
L’operatività dell’indennità per i lavoratori di aree di crisi complessa della regione Campania (art. 1 ter del D.L. n. 104/2020 c.d. “Decreto Agosto”) è estesa fino al 31 dicembre 2021.
Inoltre, per effetto della legge di bilancio, è stata aggiunta tra le condizioni di non compatibilità con l’indennità la lettera d-bis) ovvero “aver percepito o essere percettori dell’indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)”.

 

7) Esonero contributivo alternativo ad ammortizzatori sociali (commi 306-308)

Ai datori di lavoro privati che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico introdotto dal “Decreto Agosto” (art. 3, D.L. n. 104/2020) per un ulteriore periodo massimo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.
I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per l’ulteriore periodo concesso dal “Decreto Ristori” fruibile entro il 31 gennaio 2021 (art. 12, comma 14, D.L. n. 137/2020) possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla presente legge.
L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

8) Blocco dei licenziamenti fino al 31 marzo (art. 1, commi 309-311)

E’ esteso fino al 31 marzo 2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi per motivi economici, con sospensione delle procedure in corso.

Il divieto non si applica nelle ipotesi di licenziamenti motivati:

  • dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile;
  • in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nei casi in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso;
  • nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo ai quali è comunque riconosciuta l’indennità di disoccupazione Naspi.

 

 

9) Congedo di paternità (art. 1, commi 25 e 363)

La norma eleva da 7 a 10 giorni la durata obbligatoria del congedo obbligatorio di paternità per il 2021 ed estende il congedo obbligatorio e facoltativo ai casi di morte perinatale.

E’ inoltre previsto che il padre possa astenersi per un ulteriore giorno in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

 

10). Lavoratori fragili (art. 1, commi 481-484)

Si estende al periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 26, commi 2 e 2-bis, del Decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020), che prevedono l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità.

 

Con il messaggio n. 171/2021 l’INPS analizza le novità introdotte dalla legge di bilancio 2021 (L. 178/2020) riguardo alla tutela dei lavoratori dipendenti sottoposti a provvedimenti di quarantena con sorveglianza attiva o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, nonché dei lavoratori dipendenti c.d. “fragili”, introdotta dall’art. 26, commi 1, 2 e 2-bis del DL 18/2020 (conv. L. 27/2020).

Nel dettaglio, l’art. 1, comma 484 della L. 178/2020 ha eliminato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’obbligo, per il medico curante, di indicare sulla certificazione gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza, necessario invece per le certificazioni del 2020.

Con riguardo ai lavoratori fragili, la norma  dispone poi l’estensione dell’efficacia, per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021, dei commi 2 e 2-bis dell’art. 26, che prevedevano, rispettivamente:
– l’equiparazione, fino al 15 ottobre 2020, del periodo di assenza dal lavoro al ricovero ospedaliere, in possesso della certificazione che ne attesti la condizione di fragilità;
– la possibilità, dal 16 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, per tali lavoratori, di svolgere normalmente la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento.

La legge di bilancio 2021 riempie una lacuna nella tutela

Dal combinato disposto dei due commi, dal 15 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 è mancata una tutela dei lavoratori fragili impossibilitati a svolgere la propria attività in smart working o, comunque, non ricollocabili in una diversa mansione, tutela poi reintrodotta dal 1° gennaio 2021 dalla legge di bilancio; l’INPS chiarisce quindi che, per l’anno 2020, la tutela è riconosciuta per i periodi di assenza dal lavoro compresi tra il 17 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020 (messaggio INPS n. 4157/2020).

Il riconoscimento della prestazione economica e della correlata contribuzione figurativa è riconosciuta entro i limiti del periodo massimo assistibile, previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica e il settore lavorativo di appartenenza.

11) Stabilizzazione detrazione lavoro dipendente (commi 8, 9)

E’ stata resa definitiva l’ulteriore detrazione introdotta dall’art. 2 del D.L. 3/2020 ( ex bonus Renzi / cfr, ns Circolare n.7/2020) a favore dei titolari di redditi da  lavoro dipendente ex art 49 TUIR  – con esclusione di quelli di cui al comma 2, lettera a)  ossia pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati –  ed dei titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art 50 TUIR – con esclusione di quelli di cui al comma 1, lettere e), f), g), h) ed i) -.

Si tratta dell’ulteriore detrazione per i redditi complessivi compresi tra € 28.001= e € 40.000= che si calcola nel modo seguente:

Reddito annuo complessivo RC Misura della detrazione
28.000 < RC < 35.000 960+240 *[(35.000-RC)/7000]
35.000 < RC <40.000 960*[(40.000-RC)/5000]
>40.000 zero

 

12)Fondo misure per maternità, perdita dei figli, violenza di genere (commi 23-28)

E stato previsto lo stanziamento di risorse economiche per l’implementazione di misure di conciliazione vita-lavoro volte, tra l’altro, a favorire il rientro al lavoro delle madri lavoratrici dopo il parto, ad estendere le fattispecie per le quali è prevista la fruizione del congedo di paternità, obbligatorio e facoltativo, a fornire assistenza psicologica ai genitori che hanno subito la perdita di un figlio, nonché agli autori di reati contro le donne.

 

13)Assegno di natalità – Bonus bebè (comma 362)

Prorogato anche per il 2021 l’assegno di natalità (c.d. Bonus bebè) con le stesse modalità oggi vigenti. L’assegno sarà quindi assicurato per ogni figlio nato o adottato nel corso del 2021, fino al compimento del primo anno di età, con i seguenti importi:

  1. a) 1.920 euro (160 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza abbia un valore dell’ISEE minorenni non superiore a 7.000 euro annui;
  2. b) 1.440 euro (120 euro al mese) con valore dell’ISEE minorenni superiore alla soglia di 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro;
  3. c) 960 euro (80 euro al mese) con valore dell’ISEE minorenni superiore a 40.000 euro.

Inoltre, in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, l’importo degli assegni è aumentato del 20 per cento.

 

14) Congedo di paternità (commi 363-364)

Il congedo obbligatorio di paternità viene ampliato per il 2021 portando la durata da sette a dieci giorni. Inoltre, si dispone che anche per il 2021 il padre possa astenersi facoltativamente per un ulteriore giorno (in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima).

 

15) Sostegno alle madri con figli disabili (commi 365-366)

Viene autorizzata la spesa di 5 mln di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per il riconoscimento di un contributo mensile, fino ad un massimo di 500 euro netti, in favore delle madri disoccupate o monoreddito, che facciano parte di nuclei familiari monoparentali, con figli disabili a proprio carico.

Il requisito richiesto per il riconoscimento del contributo è una disabilità del figlio riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento.

 

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