L’art. 12, del d.l. 137/2020 ha apportato alcune modifiche alla disciplina per l’accesso al trattamento ordinario di integrazione salariale, all’assegno ordinario e alla Cassa integrazione in deroga di cui agli artt. da 19 a 22- quinquies del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e ss.mm.ii., prevedendo, in particolare, una proroga dei trattamenti di integrazione salariale.
DURATA
Sono disponibili altre 6 settimane di cassa integrazione con causale Covid-19, da utilizzare fra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.
PRECISAZIONI IMPORTANTI
Le nuove 6 settimane sono RICONOSCIUTE ai datori di lavoro ai quali sono state autorizzate tutte le 9 + 9 settimane previste dal D.L. n. 104/2020. Possono beneficiare di queste 6 settimane anche i datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24 ottobre 2020, che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Come per i precedenti decreti, RICONOSCIUTE non significa che per presentare le nuove domande di CIGO le aziende devono attendere l’autorizzazione dell’Inps delle domande trasmesse in precedenza (l’importante è che abbiano già RICHIESTO le vecchie 9 + 9 settimane).
RICONOSCIUTE significa che saranno autorizzate le domande di CIGO ex D.L. n. 137/2020, solo se avrà accertato l’avvenuta autorizzazione di tutte le 9 + 9 settimane ex D.L. n. 104/2020.
I periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che sono collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020, devono essere imputati, ove autorizzati, alle sei settimane previste dal d.l. 137/2020.
Si rileva che non è consentito recuperare i giorni di CIGO autorizzati e non fruiti a partire dal 13 luglio 2020.
BENEFICIARI
Solo per le nuove 6 settimane: lavoratori in forza all’azienda alla data del 9 Novembre 2020.
TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE
- a) termine ordinario = entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa;
- b) termine prorogato al 15 novembre 2020 per tutte le domande di CIGO ex D.L. n. 18/2020 (9 + 5 + 4 settimane) che, in base alla data di inizio effettivo della CIGO dovevano ordinariamente essere presentate tra l’1 e il 30 settembre 2020. Sono escluse da questa proroga le domande ex D.L. n. 104/2020 (9 + 9 settimane);
- c) Messaggio INPS n. 3729/2020 per i periodi di CIGO con data di inizio effettiva compresa tra il 23 febbraio 2020 e il 31 luglio 2020 non ricadenti nel caso b) = 31 ottobre 2020.
I termini di trasmissione delle domande di CIGO causale Covid-19 sono decadenziali. Pertanto, se vengono trasmesse fuori termine, vengono respinte integralmente (a differenza delle causali CIGO non Covid che, in determinate circostanze, possono essere accolte parzialmente).
CONTRIBUTO ADDIZIONALE
I datori di lavoro che presentano la domanda per i periodi di integrazione salariale devono versare un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, pari:
- a) al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
- b) al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.
Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%, per coloro che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019 e dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, per la parte in cui dispone la chiusura o limitazione di talune attività economiche e produttive.
AUTOCERTIFICAZIONE
Ai fini dell’accesso alle ulteriori sei settimane, i datori di lavoro devono presentare all’INPS apposita domanda di concessione nella quale dovrà essere necessario autocertificare, ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato, di cui al comma 2, art. 12, del decreto. L’INPS autorizza i trattamenti di cui all’art. 12, Comma 1 , del presente decreto e, sulla base dell’autocertificazione allegata alla domanda, individuerà l’aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro sarà tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione di integrazione salariale. In mancanza di autocertificazione, verrà applicata l’aliquota del 18% di cui al comma 2, lettera b), del decreto.
PROCEDURA DI CONSULTAZIONE SINDACALE
La procedura di consultazione sindacale va sempre espletata, non è cambiato nulla rispetto a prima.