L’art. 12 DL 137/2020 commi da 1 a 8 prevede ulteriori 6 settimane di cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario (FIS) legate all’emergenza COVID-19.
Le nuove 6 settimane dovranno essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16/11/2020 e il 31/01/2021 e, in tale periodo, costituiranno la durata massima che potrà essere richiesta con causale COVID-19.
Eventuali periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del DL 104/2020 collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15/11/2020 sono imputati, ove autorizzati, alle 6 settimane di cui all’art. 12 del Decreto in commento.
Dette settimane sono riconosciute:
- ai datori di lavoro ai quali sia stata già interamente autorizzata la seconda tranche di 9 settimane di cui all’art. 1, c. 2, del DL 104/2020 (c.d. “Decreto Agosto) (D.L. n. 104/2020), decorso il periodo autorizzato;
- ovvero, ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24/10/2020 relativo alla chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
La concessione delle 6 settimane di integrazione salariale richiederà il versamento di un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, pari al:
- 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate per i datori di lavoro che abbiano avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
- 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate per i datori di lavoro che non abbiano avuto alcuna riduzione del fatturato.
Il contributo addizionale non sarà dovuto:
- dai datori di lavoro che nel primo semestre 2020 abbiano subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% rispetto al corrispondente semestre 2019;
- da coloro che abbiano avviato l’attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019;
- dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o la limitazione di attività economiche e produttive.
Ai fini dell’accesso alle 6 settimane di integrazione salariale, il datore di lavoro dovrà presentare all’INPS domanda di concessione, autocertificando (ex art. 47 DPR 445/2000) la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato. In mancanza di autocertificazione, il contributo addizionale sarà determinato applicando l’aliquota del 18%.
LAVORATORI IN FORZA AL 9 NOVEMBRE 2020
La prima modifica apportate dal decreto-legge 149/2020 amplia la platea dei lavoratori destinatari dei trattamenti d’integrazione salariale.
E’ stato infatti previsto il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale anche in favore dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto-legge 149/2020, ossia il 9 Novembre 2020.
Dunque, sono destinatari delle prestazioni di integrazione salariale i lavoratori in forza al 9/11/ 2020.
Si estende così anche agli assunti dopo il 13 luglio 2020 la possibilità di accesso agli ammortizzatori sociali con causale COVID-19.
Rimessione nei termini
Un’altra modifica riguarda la rimessione nei termini.
La nuova formulazione prevede la proroga al 15 novembre 2020 dei termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza Covid-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020.
a cura dell’Avv. Innocenzo Megali consulente ANINSEI