Il nodo è sciolto. CIG e FIS per i lavoratori scuole paritarie

Il nodo è sciolto. CIG e FIS per i lavoratori scuole paritarie in servizio.

Come auspicato tra le modifiche apportate al decreto-legge n. 137/2020 ha trovato accoglimento quanto da noi richiesto per CIG e FIS per i lavoratori  scuole paritarie e di cui avevamo dato notizia in un precedente comunicato.
Purtroppo non hanno trovato accoglimento gli altri interventi richiesti a favore della nostra categoria che ha pesantemente risentito della stretta economica che ha colpito la nostra utenza.

Di seguito le modifiche apportate all’Art. 12 con l’estensione della CIG e FIS per i lavoratori delle scuole paritarie:

Art. 12
(Modifiche all’articolo 12 del decreto-legge n. 137, del 2020)

  1. All’articolo 12, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) il comma 7 è sostituito con il seguente: “7. Sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza Covid- 19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020.”;
  3. b) dopo il comma 8, è inserito il seguente: “8-bis. I trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.”;
  4. c) al comma 12, primo periodo, le parole “pari a 1.634,6 milioni di euro, ripartito in 1.161,3 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario e in 473,3 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione in deroga” sono sostituite dalle seguenti: “pari a 1.692,4 milioni di euro, ripartito in 1.202,4 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario e in 490 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione in deroga”:
  5. d) al comma 17 le parole: “3 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “4 milioni”.
  6. Al maggiore onere derivante dal comma 1, lettera c), pari a 57,8 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede, quanto a 2,5 milioni di euro mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 1, lettere a) e b) e quanto a 55,3 milioni di euro ai sensi dell’articolo 32.

 

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