La recente circolare nr. 0001585 dell’11/9/2020 del MIUR ha ripreso una circolare interministeriale dei Ministri della Salute e del Lavoro e Politiche sociali fornendo alcune indicazioni, relative alle procedure in capo al Dirigente scolastico, a riguardo dei lavoratori fragili.
La circolare esplicita meglio alcuni principi importanti:
1. il primo legato alla temporalità dello status di “lavoratore fragile”;
2. il secondo che è in capo al lavoratore l’onere di richiedere l’attivazione della procedura per stabilire la condizione di fragilità. Ciò nondimeno il dirigente e datore di lavoro dovrà attivare la sorveglianza sanitaria tramite l’invio di apposita richiesta al medico del lavoro o presso gli Enti competenti: INAIL, ASL e Dip.ti di Medicina legale e del lavoro.
Premesso quanto sopra, si segnala che:
• La circolare del MIUR indica ai dirigenti scolastici le misure da seguire e nel caso delle scuole paritarie la figura del Dirigente corrisponde a quella del Gestore che è anche il datore il lavoro nella maggior parte dei casi.
• come datori di lavoro siamo obbligati alla compilazione del DVR e in questo caso anche del DVR rischio biologico. Ognuno di noi, datori di lavoro, ha quindi provveduto alla nomina del medico del lavoro.
• Abbiamo provveduto inoltre a redigere un insieme di norme comportamentali raggruppandole in un documento chiamato Protocollo Sanitario e nel caso dello scrivente è stato richiesto a ogni singolo dipendente/collaboratore di sottoscrivere un patto di corresponsabilità che si allega alla presente richiesta.
QUESITI
1. Le norme ministeriali sopra citate sono integralmente applicabili agli Enti di diritto privato che gestiscono una scuola paritaria?
2. Nel caso si riceva una richiesta, da parte di un nostro collaboratore, di attivare la procedura per verificare l’idoneità allo svolgimento dell’incarico assegnatogli, che linea guida dobbiamo seguire?
3. Nel caso la Commissione medica giudichi il lavoratore “non idoneo” alla mansione o “idoneo parzialmente” e nell’ambito della scuola non ci sia un altro incarico da assegnare, come dovremmo comportarci?
4. In quest’ultimo caso, chi si farebbe carico del trattamento stipendiale del lavoratore? Quali sarebbero gli oneri in carico al datore di lavoro?
5. La “non idoneità” costituirebbe una giusta causa per il licenziamento?La circolare amministrativa è atto espressivo del potere di autorganizzazione dell’ente pubblico e si colloca nel rapporto tra uffici di grado diverso, appartenenti alla medesima Amministrazione ovvero a diverse Amministrazioni.
Con riferimento ai quesiti sottoposti, rilevo quanto segue:
1) La circolare amministrativa è atto espressivo del potere di autorganizzazione dell’ente pubblico e si colloca nel rapporto tra uffici di grado diverso, appartenenti alla medesima Amministrazione ovvero a diverse Amministrazioni.
Una delle funzioni che ad essa può essere assegnata è quella interpretativa, con cui l’Autorità di vertice dell’Amministrazione, chiarendo il significato di leggi o regolamenti destinati ad essere applicate dagli uffici sottordinati, vuole garantirne l’uniforme applicazione da parte dell’apparato amministrativo.
Trattandosi di atto endogeno alla PA, l’incidenza nei confronti di rapporti esterni ad essa è, dunque, solo indiretta e successiva, con la conseguente possibilità d’impugnare dinanzi al giudice amministrativo non la circolare, ma solo gli atti che ne costituiscono diretta applicazione, in quanto solo questi ultimi sono dotati di efficacia lesiva.
L’impugnazione della sola circolare interpretativa non è perciò possibile, per carenza di interesse concreto da parte del ricorrente, ma anche per difetto assoluto di giurisdizione, non potendo il giudice intervenire su un atto interno all’Amministrazione senza che ciò comporti anche una violazione della riserva di Amministrazione.
2) Alla luce dell’emergenza Covid-19, è stato attivato un servizio specifico per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori fragili.
Occorre pertanto inviare il lavoratore presso l’Inail o le Aziende sanitarie locali o i dipartimenti di medicina.
3 e 4) Il D.L. 104/2020 (art. 32 c. 4) ha escluso la possibilità che il personale
scolastico possa essere utilizzato in modalità agile per tutto l’a.s. 2020/21. Nonostante ciò il D.L. 83/2020 ha prorogato alla data del 15 ottobre 2020 l’efficacia di alcune misure in precedenza adottate, in particolare la proroga delle disposizioni relative al “lavoro in modalità agile” per “i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità” (art. 90 del D.L. 34/2020 convertito in L.77/2020).
L’utilizzo in modalità agile del lavoratore fragile, pertanto, resta un diritto del lavoratore esplicitamente previsto dalle norme “Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Questo diritto è riconosciuto sulla base delle valutazioni dei medici competenti, “…a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa”. (Art. 90 L. 77/2020).
Pertanto laddove non sia compatibile la modalità in smart working con le caratteristiche della prestazione lavorativa si deve applicare l’istituto giuridico dell’assenza per malattia.
5) Trattandosi di malattia, il licenziamento può essere intimato al termine del periodo di comporto. Un emendamento al d.l. 104/2020 prevede che: “Fino al 15 ottobre per tutti i lavoratori pubblici e privati considerati fragili il periodo di astensione dal lavoro non verrà considerato come malattia e non verrà computato nel periodo di comporto. Dopo quella data potranno utilizzare lo smartworking fino a fine anno”.
Avv. Innocenzo Megali