INPS circolare n. 78 del 27 giugno – CIG e FIS nuovi adempimenti

L’INPS ha pubblicato la circolare n. 78 del 27 giugno 2020 con cui recepisce le disposizioni dettate dal decreto Rilancio in materia di erogazione anticipata del trattamento di cassa integrazione in deroga (CIGD).

Le aziende che abbiano interamente fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario, in deroga o di assegno ordinario per l’intero periodo massimo di 14 settimane (9+5), possono richiedere ulteriori 4 settimane di interventi anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020. La durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti non può, in ogni caso, superare le 18 settimane complessive.

I trattamenti di integrazione salariale in deroga per il prolungamento oltre le 9 settimane e comunque oltre gli ulteriori periodi concessi ai datori operanti nei Comuni delle c.d. zone rosse e nelle Regioni delle c.d. zone gialle, prima riconosciuti dalle Regioni o, nel caso di aziende plurilocalizzate, dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sono concessi a domanda del datore di lavoro direttamente dall’INPS, che verifica il rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa previsti nel decreto e provvede con il pagamento diretto della prestazione.

L’INPS autorizza le domande e dispone l’anticipazione di pagamento del trattamento, nella misura del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo, entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse.

Ambito di applicazione

La nuova disciplina dell’anticipo può essere applicata esclusivamente alle domande di CIGO, assegno ordinario e CIGD presentate a decorrere dal 18 giugno 2020.

Per quanto riguarda i trattamenti di cassa integrazione in deroga, la nuova modalità di pagamento diretto con anticipo del trattamento potrà essere applicata esclusivamente alle domande aventi ad oggetto periodi successivi alle prime 9 settimane, o agli ulteriori periodi concessi ai datori operanti nei Comuni delle c.d. zone rosse e nelle Regioni delle c.d. zone gialle, per le quali la domanda dovrà essere presentata direttamente all’INPS ai fini della successiva autorizzazione.

Presentazione della domanda

La presentazione delle domande di CIGO, di CIG in deroga e di assegno ordinario, a pagamento diretto con richiesta di anticipo, deve avvenire entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Tuttavia, se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l’istanza è presentata entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data, vale a dire entro il 3 luglio 2020.

La domanda deve essere presentata:

– per la Cig ordinaria, tramite i “Servizi per aziende e consulenti” – “CIG e Fondi di Solidarietà” – “Cig Ordinaria”;

– per la cassa integrazione in deroga la domanda, tramite i “Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà”, selezionando l’opzione “CIG in Deroga INPS”;

– per l’assegno ordinario tramite i “Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà”, selezionando l’opzione “Fondi di solidarietà”.

Per richiedere l’anticipazione del 40% è necessario selezionare all’interno della domanda l’apposita opzione che sarà automaticamente impostata sul “SI” e compilando anche dei seguenti dati:

– codice fiscale dei lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale;

– IBAN dei lavoratori interessati;

– ore di cassa integrazione, ovvero di assegno ordinario, specificate per ogni singolo lavoratore.

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Istruttoria della richiesta dell’anticipazione

L’INPS autorizza le domande di anticipazione e dispone il pagamento dell’anticipo nei confronti dei lavoratori individuati dall’azienda, entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse.

Per il pagamento a saldo, il datore di lavoro deve inviare all’INPS il modello “SR41”, secondo le modalità ordinarie e con tutti i dati necessari per il saldo dell’integrazione salariale, entro la fine del mese successivo al termine del periodo di integrazione salariale autorizzato ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.

E’ particolarmente importante che il datore di lavoro verifichi la correttezza delle informazioni presenti nelle banche dati INPS, in quanto la presenza di Comunicazione Obbligatorie o flussi Uniemens errati o imprecisi potrebbe pregiudicare il buon esito dei controlli e quindi l’erogazione dell’anticipo stesso ai lavoratori che ne fossero interessati.

Recupero dei trattamenti erogati

Si procederà, di contro, al recupero, nei confronti del datore di lavoro, degli eventuali importi che risultassero non dovuti, per una delle seguenti ragioni:

– anticipati in eccesso rispetto all’importo che risultasse spettante in fase di saldo con il modello “SR41”;

– anticipati a lavoratori che, in fase di istruttoria del modello “SR41”, risultassero non beneficiari del trattamento di cassa integrazione salariale;

– il modello “SR41” non è stato inviato entro i termini decadenziali sopra richiamati.

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