AMMORTIZZATORI SOCIALI: PRINCIPALI NOVITÀ
a cura dell’avv. Innocenzo Megali, Consulente ANINSEI Confindustria.
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CIG ORDINARIA E ASSEGNO ORDINARIO
Artt. 68, 69 e 71 DL Rilancio – Artt. 19, 20, 21, 22 ter, 22 quinquies DL Cura Italia
1) LAVORATORI DESTINATARI: tutti i lavoratori in forza alla data del 25 marzo 2020.
2)DURATA DEL TRATTAMENTO: ulteriori 9 settimane aggiuntive sia per la cassa ordinaria che per gli altri ammortizzatori sociali, tra cui FIS e Cassa Integrazione in deroga, per complessive 18 settimane, così suddivise:
- 14 settimane nel periodo dal 23 febbraio al 31 agosto 2020 (9 + 5 settimane a condizione che le prime 9 siano state interamente fruite);
- 4 settimane per il periodo dal 1° settembre al 31 ottobre 2020, salvo che per i datori dei settori turistico ed affini per i quali è possibile fruirne anche per periodi anteriori al 1° settembre.
- Quindi 18 settimane per tutte le tipologie e restano le 4 settimane per Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna di cui al D.L. 9/2020.
3) CONSULTAZIONE SINDACALE: dall’entrata in vigore del decreto legge “Rilancio” è nuovamente necessario che i datori di lavoro espletino la fase di informazione sindacale e, qualora richieste, quelle di consultazione ed esame congiunto, che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.
4) TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: La domanda di cassa integrazione ordinaria o di assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” deve essere presentata:
– entro la fine del mese successivo (non più il quarto) a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione. Qualora la domanda sia presentata dopo il suddetto termine, il trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione;
– entro il 31 maggio 2020 per quanto riguarda sospensioni/riduzioni che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020.
5) PAGAMENTO DIRETTO DA PARTE DELL’INPS: Al fine di favorire la celere disponibilità di reddito da parte dei lavoratori in caso di ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dagli artt. 19 e 22 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, i datori di lavoro che non anticipano i relativi trattamenti, possono fare richiesta di pagamento diretto della prestazione, trasmettendo la relativa domanda entro il 15 del mese di inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.Entro il giorno 5 del mese successivo le Amministrazioni competenti autorizzano la domanda. Entro il giorno 15 i datori di lavoro comunicano con il mod.sr41 i dati necessari per il pagamento delle prestazioni, che l’INPS dispone entro la fine del mese stesso. Per il periodo 23 Febbraio-30 Aprile 2020 dovranno essere inviati i modelli per il pagamento entro 15 gg. dall’entrata in vigore del D.L. “rilancio”.
5) NOVITA’ PER IL FIS: E’ prevista l’erogazione degli assegni familiari
Per la cigo e cigd gli assegni familiari erano previsti, mentre per fis e fsba non erano previsti. La disposizione potrebbe essere retroattiva.
Il trattamento differenziato era considerato non congruo.
6) CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA
Artt. 70 e 71 DL Rilancio – Artt. 22, 22 ter e 22 quater DL Cura Italia
Intervenute anche per la cassa integrazione in deroga le medesime modifiche relative ai beneficiari e alla durata di cui ai trattamenti ordinari:
- posticipato al 25 marzo 2020 il termine entro cui i lavoratori destinatari del predetto ammortizzatore devono risultare alle dipendenze dei datori richiedenti;
- incrementata la durata del trattamento (18 settimane) da fruire secondo la duplice articolazione temporale ( 9 + 5 settimane dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, a condizione che le prime 9 siano state autorizzate, e ulteriori 4 settimane dal 1° settembre al 31 ottobre 2020).
Introdotta nuovamente la necessità di accordo sindacale per i datori di lavoro che hanno chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza epidemiologica.
Con riferimento agli aspetti procedurali, è stato inserito l’art. 22quater nel DL Cura Italia, ai sensi del quale i trattamenti di integrazione salariale per periodi successivi alle prime 9 settimane sono richiesti dai datori di lavoro direttamente all’Inps.
Per i datori di lavoro con unità produttive site in più Regioni o Province autonome – il cui numero sarà individuato con apposito decreto ministeriale – il trattamento di cassa in deroga può essere riconosciuto dal Ministero del lavoro. Inoltre, solo con riferimento alle imprese multilocalizzate, è stata introdotta la possibilità per il datore di anticipare il trattamento di integrazione.
La domanda di concessione può essere trasmessa dal 18 giugno 2020 alla sede Inps territorialmente competente. Dopo tale termine la domanda deve essere trasmessa entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione/riduzione dell’attività.
Semplificata, infine, la modalità di pagamento diretto da parte dell’Inps, che provvederà, nel termine di 15 giorni dalla domanda, all’anticipazione del trattamento nella misura del 40% delle ore autorizzate e, a seguito della successiva completa trasmissione dei dati da parte dei datori del lavoro, al pagamento del trattamento residuo.
7) SOVVENZIONI PER I SALARI
Artt. 60 e 61 DL Rilancio
Introdotta la possibilità da parte delle Regioni, Provincie autonome e gli Enti territoriali di concedere – entro e non oltre il 31 dicembre 2020 – aiuti di Stato per contribuire ai costi del personale delle imprese di determinati settori, regioni o dimensioni, particolarmente colpite dalla pandemia al fine di evitare i licenziamenti.
La sovvenzione, in misura non superiore all’80% della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi a carico del datore), può essere concessa per un massimo di 12 mesi e a condizione che il personale che ne benefici continui a svolgere in modo continuativo l’attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è riconosciuto l’aiuto.
La sovvenzione può essere retrodatata al 1° febbraio 2020 e può essere cumulata con altre misure di sostengo all’occupazione e con i differimenti delle imposte e dei pagamenti dei contributi previdenziali.
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LICENZIAMENTI
Art. 80 DL Rilancio – Art. 46 DL Cura Italia
Elevato da 60 giorni a 5 mesi, decorrenti dal 17 marzo 2020, il periodo durante il quale sono preclusi i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi e sono sospese le relative procedure. Non si potrà quindi procedere ai recessi sino alla data del 17 agosto 2020.
Concessa la possibilità al datore di lavoro che, nel periodo dal 23 febbraio al 17 marzo 2020, abbia proceduto al recesso dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, di revocarlo in ogni tempo purché faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione di cui agli artt. da 19 a 22 del DL Cura Italia. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.
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INDENNITÀ DI MOBILITÀ IN DEROGA
Art. 87 DL Rilancio
Concessa un’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, nel limite massimo di dodici mesi e, comunque, entro il 31 dicembre 2020, ai lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto alla NASpI.
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NASPI e DIS-COLL
Art. 92 DL Rilancio
Prorogate per ulteriori due mesi le prestazioni di disoccupazione la cui fruizione sia terminata nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 aprile 2020, a condizione che i soggetti interessati non beneficino di altre misure di sostegno al reddito per far fronte al Covid-19.
MISURE PER I LAVORATORI
Articolo 23 (d.l. “Cura Italia”) – Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19
- a) CONGEDO INDENNIZZATO
MISURA E DURATA: diritto alla fruizione di un congedo parentale speciale indennizzato per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni.
DESTINATARI:
- – genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli di età non superiore ai 12 anni genitori lavoratori dipendenti che abbiano particolari bisogni di cura familiare in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020;
- – genitori con figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;
- – genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
MODALITÀ DI FRUIZIONE: la fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di trenta giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
NOTA BENE: qualora i genitori lavoratori, nelle more della emanazione del decreto e durante il periodo di sospensione previsto a decorrere dal 5 marzo, abbiano già fatto ricorso ad eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, quest’ultimi saranno convertiti nel congedo speciale, di cui al comma 1 dell’art. 22, con diritto alla specifica indennità.
INDENNITÀ: i periodi di congedo sono accompagnati da una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e sono coperti da contribuzione figurativa.
Per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in considerazione della peculiarità del rapporto di collaborazione, è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.
NOTA BENE: la medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto b) ASTENSIONE NON INDENNIZZATA
MISURA E DURATA: astensione dal rapporto di lavoro senza alcun indennizzo con diritto alla
conservazione del posto di lavoro e contestuale divieto di licenziamento.
DESTINATARI: i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.
MODALITÀ DI FRUIZIONE: ai sensi dell’art. 23, comma 6, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.
NOTA BENE: il decreto rimanda all’INPS la definizione delle modalità operative per accedere ai congedi parentali straordinari retribuiti.
INDENNITÀ: il decreto esclude sia la corresponsione di indennità sia il riconoscimento di contribuzione figurativa.
- c) BONUS BABY SITTING
MISURA E DESTINATARI: in alternativa ai congedi parentali retribuiti, i medesimi lavoratori beneficiari possono scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1.200 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate a decorrere dal 5 marzo 2020.
MODALITÀ DI EROGAZIONE: il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all’art. 54-bis, della legge 24 aprile 2017, n. 50.
NOTA BENE: il decreto rimanda all’INPS la definizione delle modalità operative per accedere al bonus baby sitting.
Articolo 25 (d.l. “Cura Italia”) – Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID -19
- a) CONGEDO E ASTENSIONE
MISURA E CAMPO DI APPLICAZIONE: i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché del settore sanitario privato accreditato, hanno diritto alla fruizione di un congedo parentale speciale per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e fino al 31 luglio 2020, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, qualora questi siano genitori di figli di età non superiore ai 12 anni o con figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
MODALITÀ DI EROGAZIONE: L’erogazione dell’indennità, nonché l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di
lavoro.
- b) BONUS BABY SITTING
MISURA E DESTINATARI: i genitori lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari del settore pubblico, hanno diritto a fruire, in alternativa al congedo, del bonus baby sitting.
IMPORTO: 2.000 euro complessivi.
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL BONUS: il lavoratore presenta domanda tramite i canali telematici dell’Inps e secondo le modalità tecnico-operative stabilite dal medesimo Istituto indicando, al momento della domanda stessa, l’importo del bonus che si intende utilizzare.
Articolo 26 (d.l. “Cura Italia”) – Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato
MISURA E CAMPO DI APPLICAZIONE: equiparazione alla malattia del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva in conseguenza del Covid-2019, con riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato.
MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE: il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica.
LIMITE DI SPESA: in deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico dei datori di lavoro, che presentano domanda all’ente previdenziale e ad altri istituti previdenziali sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 380 milioni di euro per l’anno 2020.
Articoli 27, 28, 29, 30, 31 e 38 (d.l. “Cura Italia”) – Indennità
MISURA TRATTAMENTO: indennità una tantum di ammontare pari a 600 euro per il mese di marzo.
DESTINATARI:
- – liberi professionisti titolari di partita iva (attiva alla data del 23 febbraio 2020) e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (attivi alla medesima data), iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- – co.co.co. che svolgono attività in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.
- – lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad
altre forme previdenziali obbligatorie,
- – lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato
involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente
alla medesima data;
- – operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato
almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
- – lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri
versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione
Articolo 96 (d.l. “Cura Italia”) – Indennità collaboratori sportivi
DESTINATARI: titolari di rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, già in essere alla data del 23 febbraio 2020.
MISURA E TRATTAMENTO: l’indennità di 600 euro riconosciuta da Sport e Salute S.p.A. per il mese di marzo 2020
MODALITÀ DI RICORSO: le domande, unitamente all’autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all’art. 7, comma 2, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal CONI sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione.
Articolo 44 (d.l. “Cura Italia”) – Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19
DESTINATARI: i lavoratori dipendenti e autonomi, ivi inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, che – in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 – hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività, al rischio di cessazione, riduzione o sospensione della loro attività o del loro rapporto di lavoro.
Ai sensi del decreto 28 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’indennità è riconosciuta ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti ad enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (a condizione che abbiano adempiuto gli obblighi contributivi per l’anno 2019):
- a) che nel 2018 hanno percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro e la cui attività sia stata “limitata dai provvedimenti restrittivi” adottati per fare fronte all’emergenza epidemiologica. b) che nel 2018 hanno percepito un reddito complessivo compreso fra 35.000 e 50.000 euro che abbiano o “cessato”, o “ridotto”, o “sospeso” la loro attività in conseguenza dell’emergenza epidemio- logica e, a tal fine, valgono i seguenti parametri:
- cessazione dell’attività: partita IVA chiusa fra il 23 febbraio e il 31 marzo;
- riduzione o sospensione dell’attività: riduzione pari o superiore al 33% del reddito (determinato in base a ricavi-costi con applicazione del principio di cassa) del primo trimestre del 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019;
- c) i lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti previdenziali di appartenenza durante l’anno 2019 o nei primi mesi del 2020, privi per l’anno di imposta 2018 di un reddito derivante dall’esercizio della professione; ciò a condizione che gli stessi abbiano percepito, in quello stesso anno, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro, ovvero compreso tra i 35.000 e i 50.000 euro (in presenza, chiaramente, degli altri requisiti prescritti dalla legge).
MISURA E TRATTAMENTO: istituzione del “Fondo per il reddito di ultima istanza” che garantisce il riconoscimento alla platea di soggetti interessati una indennità, nei limiti di spesa 300 milioni di euro per l’anno 2020.
Il decreto 28 marzo 2020 individua in 200 milioni di euro (su 300 complessivi stanziati dall’art. 44 del d.l. n. 18/2020) la quota parte del limite di spesa del Fondo per il reddito di ultima istanza, destinato al sostegno del reddito dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti ad enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, prevedendo l’erogazione di un’indennità di 600 euro per il mese di marzo.
MODALITÀ DI RICORSO: Le disposizioni attuative per la gestione del Fondo saranno concordate con le associazioni delle Casse professionali cui potrà essere destinata quota parte del Fondo stesso.
Le domande vanno presentate, a partire dal 1° aprile ed entro il 30 aprile 2020, ai rispettivi enti di previdenza privata e possono essere inoltrate ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.
L’art. 4 disciplina le modalità di monitoraggio delle risorse disponibili.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali provvede mensilmente al rimborso degli oneri sostenuti dagli enti di previdenza privati, dietro apposita rendicontazione.
Articolo 44-bis (d.l. “Cura Italia”) – Indennità per i lavoratori autonomi nei comuni di cui all’Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020
DESTINATARI:
- – collaboratori coordinati e continuativi;
- – titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;
- – lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti
all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data.
MISURA E TRATTAMENTO: indennità mensile di 500 euro per un massimo di tre mesi. L’indennità è parametrata all’effettivo periodo di sospensione dell’attività e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.
MODALITÀ DI RICORSO: il trattamento è erogato dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 5,8 milioni di euro per l’anno 2020.
Articolo 82 (d.l. “Rilancio”) – Reddito di emergenza
DESTINATARI: Nuclei familiari per i quali siano verificati, al momento della domanda, tutti i seguenti requisiti:
- a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
- b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore a una soglia pari all’ammontare di cui al comma 5 (determinata in un minimo di 400 e un massimo di 800 euro);
- c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000, il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell’ISEE;
- d) un valore dell’ISEE inferiore ad euro 15.000.
MISURA E TRATTAMENTO: il Rem è erogato dall’INPS in due quote ciascuna pari all’ammontare di 400 euro. Le domande per il Rem devono essere presentate entro il termine del mese di giugno 2020.
Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso di determinati requisiti fra i quali un determinato valore del reddito familiare, del patrimonio mobiliare familiare e dell’ISEE.
MODALITÀ DI RICORSO: il Rem è riconosciuto ed erogato dall’INPS previa richiesta tramite modello di domanda predisposto dall’INPS, presentato secondo le modalità stabilite dall’Istituto. Le richieste di Rem possono essere presentate presso i CAF, previa stipula di una convenzione con l’INPS. Le richieste del Rem possono essere altresì presentate presso gli istituti di patronato.
Articolo 84, commi 1-7 (d.l. “Rilancio”) – Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19
DESTINATARI: liberi professionisti e co.co.co, lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO, lavoratori (anche somministrati) stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore agricolo già beneficiari per il mese di marzo della relativa indennità.
MISURA E TRATTAMENTO: Per il mese di aprile 2020 prevista l’erogazione di un’indennità pari a 600 euro in favore dei soggetti che ne abbiano già beneficiato nel mese di marzo 2020.
Per il mese di maggio 2020, l’indennità è innalzata a 1.000 euro.
MODALITÀ DI RICORSO E CONDIZIONI: Per il mese di maggio 2020, l’indennità è innalzata a 1.000
euro e possono beneficiarne, al ricorrere di specifiche condizioni, le seguenti categorie di lavoratori:
- i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite (riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019). I soggetti devono presentare all’Inps la domanda unitamente all’autocertificazione del possesso dei requisiti.
- i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 84, commi 8-11 (d.l. “Rilancio”) – Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19
DESTINATARI (1): Lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del Decreto “Rilancio”.
MISURA E TRATTAMENTO: è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.
MODALITÀ DI RICORSO E CONDIZIONI: Le indennità non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall’INPS in unica soluzione, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 3.840,8 milioni di euro per l’anno 2020.
DESTINATARI (2):
- a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
- c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
MISURA E TRATTAMENTO: Indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese.
MODALITÀ DI RICORSO E CONDIZIONI: Le indennità non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall’INPS in unica soluzione, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 3.840,8 milioni di euro per l’anno 2020.
Articolo 85 (d.l. “Rilancio”) – Indennità per i lavoratori domestici
DESTINATARI: Lavoratori domestici, non conviventi con il datore di lavoro che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali.
MISURA E TRATTAMENTO: Per i mesi di aprile e maggio 2020, un’indennità mensile pari a 500 euro, per ciascun mese, a condizione.
MODALITÀ DI RICORSO E CONDIZIONI: L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS in unica soluzione, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 460 milioni di euro per l’anno 2020. Le domande possono essere presentate presso gli Istituti di Patronato.
Articolo 98 (d.l. “Rilancio”) – Disposizioni in materia di lavoratori sportivi (Indennità) DESTINATARI: Lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso:
- – il Comitato Olimpico Nazionale (CONI);
- – il Comitato Italiano Paralimpico (CIP);
- – le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva,
riconosciuti dal CONI e dal CIP;
- – le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR già attivi alla data del 23 febbraio 2020.
MISURA E TRATTAMENTO: Indennità di 600 euro per i mesi di aprile e maggio 2020.
MODALITÀ DI RICORSO E CONDIZIONI: Le domande degli interessati, unitamente all’autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, e del reddito di cittadinanza e delle prestazioni indicate al comma 1, sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a.
Articolo 103 (d.l. “Rilancio”) – Emersione di rapporti di lavoro
CAMPO DI APPLICAZIONE: Emersione e regolarizzazione dei rapporti di lavoro nei tre settori di attività
- a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
- b) assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non
conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;
- c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
I datori di lavoro possono presentare istanze:
- per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale;
- per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri;
- per l’assunzione di lavoratori in possesso del permesso di soggiorno temporaneo di sei mesi, previsto in via speciale.
LAVORATORI DESTINATARI:
- I) Cittadini stranieri la cui presenza in Italia sia precedente all’8 marzo e che da quella data non abbiano lasciato il territorio nazionale e che, alternativamente, siano stati:
- – “fotosegnalati”, ovvero sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell’8 marzo 2020;
- – “identificati”, ovvero aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza di una
dichiarazione di presenza;
- – in possesso di documentazione avente data certa proveniente da organismi pubblici che ne attesti
la presenza.
- II) Cittadini stranieri in possesso di un permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno.
MODALITÀ DI RICORSO E CONDIZIONI: Le istanze di emersione possono essere presentate a far data dal 1° giugno al 15 luglio 2020, secondo le modalità stabilite con decretazione ministeriale da adottarsi entro dieci giorni dall’entrata in vigore del Decreto “Rilancio”, presso:
- a) l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea;
- b) lo sportello unico per l’immigrazione, di cui all’art. 22 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni per i lavoratori stranieri irregolari privi di permesso di soggiorno;
- c) la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno.
Le istanze sono presentate previo pagamento di un contributo forfettario stabilito nella misura di 500 euro per ciascun lavoratore, a copertura degli oneri connessi all’espletamento della procedura di emersione, ivi incluso il costo di trasmissione della domanda. Per i lavoratori con permesso di soggiorno temporaneo, il contributo è determinato nella misura di 130 euro al netto dei costi dell’istanza di rilascio, che non possono superare i 30 euro.
Lo sportello unico per l’immigrazione (SUI) convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l’archiviazione del procedimento.
BENEFICI: Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla conclusione dei procedimenti di emersione, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore.
La sospensione cessa nel caso in cui non venga presentata l’istanza di emersione nei modi richiesti, ovvero si proceda al rigetto o all’archiviazione della medesima. Si procede comunque all’archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro se l’esito negativo del procedimento derivi da cause indipendenti dalla volontà o dal comportamento del datore medesimo.