Roma, 3 agosto 2018
Il 1 agosto il TAR Lazio si è pronunciato sul ricorso numero di registro generale 7920 del 2018 proposto da ANINSEI contro Roma Capitale e Ama S.p.A. con l’ordinanza n. 08759/2018, pubblicata il 3 agosto 2018.
Da circa 20 anni, e cioè dalla legge di parità, le scuole paritarie sono discriminate, in tema di tasse sui rifiuti, rispetto alle scuole statali.
Infatti mentre nelle scuole statali la tassa viene calcolata sulla base degli alunni iscritti nelle scuole paritarie la tassa viene calcolata in base ai metri quadri. Nella totalità dei comuni, che hanno competenza in merito, vige questo differente regime. In alcuni comuni sono state emanate norme che tentano di mitigare tale palese ingiustizia inserendo agevolazioni.
In questo periodo in cui le scuole paritarie hanno visto diminuire la popolazione scolastica la tassa sui rifiuti (TA.RI.) sta incidendo in misura maggiore.
Il Comitato Regionale Lazio è intervenuto a più riprese impugnando presso il TAR Lazio le delibere che man mano l’amministrazione comunale di Roma andava assumendo. Qualche risultato in termini economici era stato ottenuto, ma sempre e solo con l’introduzione di agevolazioni. La palese discriminazione non si era riusciti a scalfirla.
Recentemente nel mese di marzo l’Assemblea di Roma Capitale con Deliberazione n. 33 del 30 marzo 2018 avente ad oggetto “Modifiche al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TA.RI.) di cui alla Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 12 del 20 marzo 2015 e ripubblicazione integrale dello stesso”, pubblicata sull’albo pretorio di Roma Capitale dal 21.04.2018 al 25.04.2018 ha modificato il precedente testo dell’art. 17 del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, ed ha soppresso le agevolazioni già previste per le scuole non statali di ogni ordine e grado nonché per gli asili privati o convenzionati con Roma Capitale.
Il presidente del Comitato Regionale ANINSEI del Lazio dott. Goffredo Sepiacci, forte del sostegno dato a questa sua azione dal Comitato Direttivo dell’associazione ha riproposto nuovamente ricorso tramite la prof.ssa Andreina Scognamiglio, che nel ricorso ha sottolineato la discriminazione tra scuole statali e scuole paritarie nonostante anche queste ultime facciano parte del sistema nazionale dell’istruzione come sancito dalla legge n. 62/2000.
Nella Camera di Consiglio del 1 agosto u.s., chiamato a pronunciarsi sulla richiesta incidentale di sospensiva, il TAR ha emesso una ordinanza che potrebbe portare ad una revisione nel senso da noi auspicato.
In vero, ai fini del decidere anche in ordine alla domanda cautelare, il Collegio, alla luce della scelta operata dall’Amministrazione e contestata dall’ANINSEI di eliminare l’agevolazione tariffaria previgente relativa alla tassa sui rifiuti per le scuole non statali, ha ritenuto necessario acquisire documentati chiarimenti e apposite relazioni dall’amministrazione comunale e dall’ Ama S.p.A. in ordine alle motivazioni che hanno condotto, per le scuole non statali, a discostarsi dal criterio della “proporzione rispetto alla consistenza della popolazione scolastica”, previsto per le scuole statali in base agli accordi assunti conclusi in sede di Conferenza Unificata Stato, Città e Autonomia locali del 2001, senza tuttavia prevedere criteri di mitigazione del mero coefficiente presuntivo relativo alla produzione annua per metro quadrato ed ha assegnato a Roma Capitale e ad AMA il termine di sessanta giorni per il deposito delle relazioni e dei documentati chiarimenti richiesti.
La camera di consiglio proseguirà il 21 novembre 2018, per decidere anche in ordine alla domanda cautelare.
Non ci nascondiamo che la strada è ancora difficile, ma già il fatto che il TAR voglia approfondire le motivazioni che hanno condotto il Comune, per le scuole non statali, a discostarsi dal criterio della “proporzione rispetto alla consistenza della popolazione scolastica” è da valutare come un grosso passo avanti.