Libretto di Famiglia e Contratto di Prestazione Occasionale: Le nuove norme sul lavoro autonomo di Nevio Bianchi

Roma, 27 luglio 2017

La Circolare n. 107 del 05 luglio del 2017 dell’INPS, avente ad oggetto lavoro occasionale e l’Art. 54 bis del decreto legge del 24 aprile 2017, n. 50, introdotto dalla Legge di conversione del 21 giugno 2017, n. 96 Libretto di Famiglia e Contratto di Prestazione Occasionale hanno mutato profondamente il quadro delle collaborazioni che per la scuola non statale sono una necessità riconosciuta anche dalle legge n. 62/2000.

Abbiamo chiesto un parere al noto esperto Nevio Bianchi che così ci ha risposto.

E’ stato chiesto a questo Studio un parere relativo alle novità introdotte dal DL 50/2017 ed in particolare dall’articolo 54 bis del suddetto   decreto.

Si precisa innanzitutto che con il provvedimento in esame si è inteso disciplinare ex novo le “ piccole prestazioni di lavoro” che fino al 24 aprile 2017 erano regolamentate , con il nome di lavoro accessorio, dagli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 81/2015 e che venivano pagate mediante “ voucher” . Come è noto i suddetti articoli sono stati abrogati dal decreto legge 25/2017 al fine di evitare il referendum   promosso dalla CGIL   contro appunto la disciplina del lavoro accessorio .

Anche se l’articolo 54 bis citato definisce queste piccole prestazioni , come “ lavori occasionali” ,  il provvedimento  non modifica la disciplina del Lavoro autonomo occasionale ex articolo 2222 del codice civile né le collaborazioni coordinate e continuative ex articolo 409 del codice di procedura civile, la cui disciplina resta immutata anche dopo  il suddetto decreto legge .

Pertanto un imprenditore se ha la necessità di affidare un incarico da svolgere in modo autonomo e non subordinato, può stipulare uno delle seguenti tipologie   contrattuali. .

1-     Lavoratori autonomi abituali, intendendosi per tali soggetti che svolgono abitualmente l’attività professionale oggetto dell’incarico ,  titolari  di partita Iva ed iscritti previdenzialmente alle Casse Professionali o , in mancanza, alla gestione separata INPS;

2-     Lavoratori autonomi occasionali  ,  intendendosi per tali soggetti che non svolgono abitualmente l’attività professionale oggetto dell’incarico, ( we quindi non sono titolari di partita IVA)  ma che avendo le competenze per farlo, lo eseguono episodicamente su richiesta.  Dal punto di vista fiscale,  sul corrispettivo della prestazione il committente dovrà operare una ritenuta del 20%. Previdenzialmente  sono assicurati presso la gestione separata INPS solo se il reddito , nel periodo di imposta , supera i 5000,00 € (effettivamente percepiti) ed i contributi si versano solo sulla parte eccedente il suddetto reddito.

3-     Collaboratori coordinati e continuativi, intendendosi per tali soggetti che non svolgono abitualmente l’attività professionale oggetto dell’incarico ( e quindi non sono titolari di partita iva) ma che, avendone le competenze, accettano di  svolgere , per conto del committente  un incarico che , a differenza della prestazione di lavoro autonomo occasionale, pur restando autonoma ,  prevede la continuità, il coordinamento con il commitente e la sua struttura, l’inserimento nella organizzazione aziendale. Non deve però essere “ eterorganizzata” dal committente in particolare con riferimento al luogo della prestazione ed all’orario . Dal punto di vista fiscale il reddito è assimilato al lavoro dipendente e dal punto di vista previdenziale sono assicurati presso la gestione separata INPS:

4-     Prestatori di “ lavoro occasionale “ (PRESTO). E’ la tipologia disciplinata dal citato DL 50/2017, articolo 54bis e che sostanzialmente sotitutisce i “Voucher”  Viene definita dal legislatore “Il contratto il contratto mediante il quale un utilizzatore, acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità “. Tale tipologia di contratti può essere utilizzata solo se l’utilizzatore non supera i 5 dipendenti a tempo indeterminato

Non si tratta , per definizione , né autonomo né subordinato, ma il solo criterio è la “ridotta entità” a suo volta definita dal reddito massimo che può essere percepite e dal numero  massimo di ore di durata della prestazione nell’arco dell’anno solare Il reddito massimo è:

  • per  ciascun  prestatore,  con  riferimento  alla  totalità  degli  utilizzatori,  a  compensi  di  importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
  • per  ciascun  utilizzatore,  con  riferimento  alla  totalità  dei  prestatori,  a  compensi  di  importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
  • per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

Il numero massimo di ore che ciascun lavoratore (“ prestatore “) può effettuare nell’anno  è 280

 

Risposte ad alcune specifiche domande:

 1)      Quali sono i prestatori?

Non ci sono preclusioni . Chiunque può svolgere prestazioni di lavoro occasionali

2)      Un dipendente a tempo pieno può ad esempio il sabato e/o la domenica effettuare prestazioni?

Teoricamente sì, il problema però è che in questo modo il lavoratore non godrebbe del riposo settimanale, che è invece obbligatorio sia come dipendente, sia come prestatore occasionale

3)      Quale è l’importo minimo netto per il prestatore e il corrispondente costo per l’utilizzatore?

Netto 9,00 € orarie. Costo 12,43 € sempre orarie. Da tener presente che in una giornata non si possono pagare meno di 4 ore , quindi il netto minimo giornaliero è di 36 € ed il costo minimo giornaliero è 49,72 €

4)      Quando si parla di limite di 5.000,00 per il prestatore sono netti o lordi?

Netti percepiti, non vengono conteggiati gli oneri a carico del datore di lavoro. I suddetti importi sono al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione, quindi sono gli importi esatti che ricevono i prestatori.

5)      Chi sono gli utilizzatori?

Imprese, professionisti, associazioni ecc. con meno di 5 lavoratori a tempo indeterminato.

 6)      Le imprese scolastiche li possono utilizzare?

Sì, se hanno meno di 5 lavoratori a tempo indeterminato

7)      Ci sono limiti nel numero dei prestatori?

Nessun limite. Il solo limite è il reddito. Un utilizzatore non può “spendere“ più di 5.000,00 €  complessivamente, indipendentemente da quanti prestatori utilizza e con il limite di 2.500,00 € a prestatore.

8)      Il limite complessivo di 5.000,00 euro è per tutti gli utilizzatori?

Si, per tutti. Però se si utilizzano prestatori con caratteristiche particolari, (vedi sotto)  viene concessa una franchigia del 25%. Vale a dire che  1.000 € di compenso valgono 750 € e quindi 3.333,33 € equivalgono a 2.500,00 €

  • titolari di pensione di vecchiaia  o  di invalidità;
  • giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
  • persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
  • percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali.

9)      Per chi ha già percepito i vecchi voucher, gli importi si cumulano oppure il conteggio è indipendente e  può ricevere 5.000,00 euro dei nuovi PrestO?

No, sono due istituti diversi, disciplinati da leggi diverse e non è stato previsto nessun  collegamento.

10)   Il PIN per attivare la procedura all’INPS è sufficiente quello del Consulente o va richiesto un PIN per ogni azienda?

L’inps ha scritto che entro luglio avrebbe messo a disposizione una piattaforma che poteva essere utilizzata dagli intermediari. Ancora non c’è e quindi per ora deve essere utilizzato il pin dell’azienda.

 

 

Share this post
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp