Con la nota protocollo n. 3355 del 28-03-2017 la DG per gli ordinamenti fornisce i chiarimenti dando risposta ai numerosi quesiti giunti da più parti, in particolare per quanto riguarda i candidati esterni vengono presi in esame tutte le situazioni che possono verificarsi.
I percorsi di alternanza scuola lavoro sono entrati a far parte del curriculum scolastico del secondo biennio e dell’ultimo anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado per effetto della legge 107/2015 con un monte ore per l’ASL nel triennio di 200 ore per i licei e di 400 ore per gli istituti tecnici.
Le risorse assegnate alle scuole del sidtema naziuonale di istruzione, quindi anche per le scuole paritarie, sono in via di erogazione.
La progettazione e la programmazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro sono di competenza degli organi collegiali, che adottano le decisioni nel merito tenendo conto anche degli interessi degli studenti e delle esigenze delle famiglie, alle quali poi il Dirigente scolastico.
Rientrano nelle attività di alternanza scuola lavoro di cui al comma 33 dell’articolo 1 della legge 107/2015 i percorsi definiti e programmati all’interno del PTOF che prevedono la stipula di una convenzione con il soggetto ospitante, l’individuazione di un tutor interno e di tutor formativo esterno, nonché la scelta di esperienze coerenti con i risultati di apprendimento previsti dal profilo educativo dell’indirizzo di studi frequentato dallo studente.
Gli allievi che frequentano percorsi di alternanza scuola lavoro mantengono lo status di studenti.
I chiarimenti interpretativi sono tra gli allegatii.