Con la sentenza n. 05237/2016 del 13 dicembre 2016 il Cosiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’ANINSEI per l’ottemperanza alla sentenza del CONSIGLIO DI STATO -SEZ. VI, n. 292 del 2016, resa tra le parti, concernente criteri e parametri per l’assegnazione di contributi alle scuole paritarie per l’a. s. 2012/2013.
Il Consiglio di Stato ha rilevato due, concorrenti, ragioni di inammissibilità:
- In primo luogo, a causa del difetto di legittimazione a ricorrere di ANINSEI, eccepito dalla FISM ma, in ogni caso, rilevabile d’ufficio.
- In secondo luogo, per la diversità della “res controversa”, tra l’oggetto della decisione n. 292 del 2016, attinente al d. m. n. 46 del 2013, relativo ai criteri per assegnare i contributi pubblici alle scuole paritarie per l’a. s. 2012 -2013, e l’oggetto del giudizio odierno, incentrato sulla domanda di dichiarazione della nullità del d. m. n. 367 del 2016, avente a oggetto l’assegnazione dei contributi pubblici per l’a. s. 2015 -2016 a favore delle scuole paritarie e, in via prioritaria, a beneficio di quelle che svolgono il servizio scolastico con modalità non commerciali.
La nostra azione ha subito una battuta di arresto, ma non ci fermeremo per questo, anche se dovremo ricorrere alla Corte europea.