Contributi alle scuole paritarie – Un nodo giunto al pettine

Considerazioni del Presidente Nazionale ANINSEI Luigi Sepiacci sulla vicenda dei contributi alle scuole paritarie per l’a.s. 2015/2016

Premessa

La legge 10 Marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione” se da un lato ha finalmente dato il giusto ruolo alla scuola non statale stabilendo che il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali dall’altro ha lasciato in sospeso la questione della libertà di scelta dei luoghi dell’istruzione da parte delle famiglie, senza condizionamenti economici.

Le rappresentanze delle scuole non statali non hanno trovato una comune linea di azione nel chiedere ai governi una soluzione al problema dividendosi tra coloro che ritenevano che gli aiuti dovessero andare alle famiglie attraverso il “buono scuola” e coloro che al contrario sostenevano che ad essere finanziate fossero le scuole. Le formule e le soluzioni via via proposte hanno sempre preso in considerazione una delle due possibilità, anche se la soluzione del finanziamento diretto alle scuole fornisce ai detrattori della scuola paritaria l’arma di una interpretazione “rozza” dell’articolo 33 della Costituzione.

Ulteriore elemento di discussione è sulla natura della gestione delle scuole e il fatto di essere con o senza “scopo di lucro”.

Le scuole cosiddette laiche per la Legge 19 gennaio 1942, n. 86 potevano chiedere il riconoscimento legale solo se gestite da “cittadini italiani” o “da persone giuridiche italiane”.

Mentre agli enti ecclesiastici era riservata anche la possibilità del pareggiamento.

L’ANINSEI è ben conscia del ruolo essenziale svolto dalle scuole che erogano il servizio senza scopo di lucro, cioè gratuitamente senza corrispettivi, se non simbolici, e della necessità che queste scuole hanno di trovare adeguati finanziamenti ma non trova equo che scuole che danno lo stesso servizio a parità di corrispettivo debbano essere discriminate per il criterio soggettivo del con o senza scopo di lucro.

Il ricorso

Ai primi del 2013, l’ANINSEI, anche sulla scia della allora recente dichiarazione del vicepresidente della Commissione europea, con delega alla Concorrenza, Joaquín Almunia, che aveva affermato: “Gli enti senza scopo di lucro svolgono un ruolo sociale importante. Tuttavia, quando tali enti operano sugli stessi mercati degli operatori commerciali, dobbiamo assicurarci che non beneficino di vantaggi indebiti.”, si rivolgeva al ministro Profumo perché di tale principio si tenesse conto nel DM sui criteri per la ripartizione dei fondi alle scuole paritarie, in via di emanazione.

Ma il DM n. 46 del 30/01/2013, comunicato con circolare del 6/02/2016, contrariamente a quanto auspicato ripeteva pedissequamente le discriminazioni degli anni precedenti e pertanto l’ANINSEI si vedeva costretta a ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale. Con ricorso notificato l’8 aprile 2013 impugnava il decreto deducendone l’illegittimità.

La sentenza del TAR Lazio

IL Tar del Lazio, sezione III bis, presidente Massimo Luciano Calveri, consigliere estensore Ines Simona Immacolata Pisano con la sentenza n. 3470/2014 depositata in data 28.3.2014, si pronuncia sul ricorso proposto dall’ANINSEI per l’annullamento del decreto ministeriale n. 46 del 30 gennaio 2013 e “lo accoglie in parte, e per l’effetto annulla l’art.4, comma 1, del d.m. 30 gennaio 2013, n. 46 in epigrafe impugnato nei termini indicati in motivazione. Lo respinge per la restante parte. Compensa tra le parti spese, diritti ed onorari.“.

In realtà Il TAR Lazio pur riconoscendo la validità delle tesi della ANINSEI sulla illegittimità di un criterio soggettivo nella individuazione delle scuole da considerare senza scopo di lucro e quindi sulla necessità di criteri oggettivi poi ripropone criteri soggettivi.

Sia l’ANINSEI che il MIUR, per ragioni ovviamente opposte, non soddisfatti della sentenza si sono rivolti al Consiglio di Stato con appello n. 7228 del 2014, la prima, e con appello n. 7068 del 2014, il secondo e costituendosi nel reciproco ricorso dell’avversario.

La sentenza del Consiglio di Stato

Riunificati i ricorsi il Consiglio di Stato, sezione VI, presidente Filippo Patroni Griffi, consigliere estensore Marco Buricelli con la sentenza n. 292/2016 depositata il 28.1.2016 si è pronunziata stabilendo:
-accoglie l’appello n. RG 7228 del 2014 di Aninsei per le ragioni ed entro i limiti specificati in motivazione e, per l’effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado annullando il provvedimento impugnato in prime cure entro i limiti specificati al p. 4.1. della motivazione;
respinge l’appello n. RG 7068 del 2014 del MIUR;

-condanna il Ministero a rimborsare ad Aninsei le spese, i diritti e gli onorari di entrambi i gradi dei giudizi riuniti, che si liquidano in complessivi € 5.000,00 (euro cinquemila/00), comprensivi del rimborso delle spese generali, oltre a IVA e a CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.”

Il Consiglio di Stato in buona sostanza, ha accolto la tesi dell’ANINSEI che le scuole paritarie senza fini di lucro non sono quelle gestite da soggetti giuridici senza fini di lucro, secondo il criterio soggettivo, ma sono quelle che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro realmente, ovvero senza corrispettivo, vale a dire a titolo gratuito, o dietro il versamento di un corrispettivo solo simbolico, per l’attività didattica prestata. Tale comunque da coprire solo una minima parte del costo effettivo del servizio. Le scuole gestite da enti senza scopo di lucro e gli enti con scopo di lucro sono da equiparare nella concessione di contributi diretti o indiretti, quando richiedono alle famiglie degli studenti i corrispettivi per le prestazioni didattiche svolte. Ne consegue che in assenza della condizione, da valutare in termini rigorosamente oggettivi, della gratuità o della quasi gratuità del servizio, il vantaggio selettivo e cioè i contributi e le esenzioni concessi solo ad alcuni Enti operanti nel settore (gli enti senza fini di lucro) costituisce “aiuto di Stato”, e si incorre perciò nel divieto e nel regime di illegittimità sancito più volte in sede comunitaria dalla Commissione Europea e, nelle sue pronunce, dalla Corte di Giustizia Europea.

In realtà la sentenza del Consiglio di Stato diventa rilevante anche per  un’altra questione sul tappeto e cioè la questione relativa alle agevolazioni in tema di IMU e di TARI.

La reazione del MIUR

Uscita la sentenza l’ANINSEI si rivolgeva al Capo di Gabinetto del MIUR per chiedere un incontro sulle conseguenze della sentenza. Con continui rinvii di appuntamenti telefonici si è arrivati alla fine di maggio senza che si arrivasse ad alcun confronto.

L’ANINSEI  si era nel frattempo rivolta anche al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Claudio De Vincenti con il quale nel mese di luglio 2015 era stato affrontato il tema delle agevolazioni in tema di IMU e di TARI in un tavolo di confronto al quale erano presenti rappresentanti del MIUR, del MEF e delle associazioni della scuola paritaria.

Con la nota protocollo n. DICA 0007327  del 5.4.2016 interviene il Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo – Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio per sollecitare gli Uffici di Gabinetto del MEF e del MIUR “a voler dare utili notizie all’Associazione”, ma senza alcun effetto.

Il DM 637 del 3.6.2016

I primi di giugno, su diffida della FISM Federazione Italiana Scuole Materne che si dichiarano allo stremo per la mancata corresponsione dei contributi, il ministro Giannini firma il D.M. 367/2016 e lo invia alla Corte dei Conti per il controllo di legittimità.

Il Decreto che ha impegnato per oltre 4 mesi il Capo e il Vice Capo di Gabinetto, non supera però a giudizio dei legali dell’ANINSEI i “landmark” fissati dalla sentenza del Consiglio di Stato infatti accanto a criteri oggettivi il DM ripropone criteri soggettivi ripetendo una “operazione di  ortopedizzazione interpretativa” che il Consiglio di Stato aveva già attribuito al TAR Lazio nella sentenza n. 3074/2014 che con la sentenza n. 292/2016 ha riformato.

Invero, ha detto il CdSl, “è irrilevante che un istituto scolastico, gestito secondo criteri imprenditoriali (e dunque finanziato con le rette pagate dagli alunni) faccia capo a soggetti i quali destinano a finalità di solidarietà sociale gli eventuali utili che residuano una volta remunerati i fattori produttivi.”

Ma ancor più è definibile “operazione di  ortopedizzazione interpretativa” è il volere definire “il versamento di corrispettivi di importo simbolico tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio” le rette percepite dalla scuola paritaria se inferiori anche di un solo euro al costo medio per studente, annualmente pubblicato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai fini della verifica del rispetto del requisito di cui all’articolo 4, comma 3, lettera c), del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 200 del 2012. Mentre le scuole, anche se applicano le stesse “rette simboliche”, ma risultando “soggettivamente” a scopo di lucro non avrebbero diritto a nulla.  Una vera offesa al buon senso.

L’ANINSEI ha dovuto presentare un nuovo ricorso al Consiglio di Stato per l’ottemperanza alla sentenza dello stesso CdS n. 292 del 28 gennaio 2016 e per l’accertamento della nullità, previa sospensione, del Decreto Ministeriale 3 giugno 2016, protocollo n. 367.

I ritardi che ne potranno conseguire non saranno da attribuire ad ANINSEI ma a quanti hanno speso la loro influenza per mantenere uno status di illegittimo privilegio, i nodi verranno al pettine e vedremo di chi sono i capelli intrecciati.

Share this post
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp