INAIL – circ.n. 14/2016 – Uso della bicicletta

L’uso sempre più diffuso della bicicletta come mezzo di trasporto conseguente ad una attenzione, a livello ambientale e sociale, orientata a favore di una mobilità sostenibile ha portato il legislatore ad intervenire per dichiarare “sempre necessitato” l’uso della bicicletta e del velocipede in genere.

L’art. 50 del D.lgs. 285/1992 definisce i velocipedi:  “veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì  considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza”.

L’Inail, con la lettera della direzione centrale prestazioni del 7 novembre 2011 aveva espresso le linee interpretative in merito all’infortunio in itinere e all’utilizzo del mezzo privato,  bicicletta e quando questo si poteva definire necessitato, essendo tale requisito indispensabile per il riconoscimento dell’infortunio in itinere.

Con la circolare n. 14 del 25 marzo 2016 prende atto delle modifiche del DPR 1124/1965 (art. 5, commi 4 e 5, della legge 221/2015) in cui si prevede che l’uso del velocipede deve intendersi “sempre necessitato”.

Nulla cambia rispetto alla valutazione del “carattere necessitato” degli altri mezzi di trasporto privato.

La circolare richiama le disposizioni vigenti in tema di infortunio in itinere, con particolare riferimento a quanto previsto dall’art. 12 del Dlgs 38/2000, analizzando il caso relativo all’uso del velocipede.

Relativamente al concetti di “normalità del percorso”, l’Istituto precisa che, nel caso del velocipede, anche se il percorso è più lungo di quello normale”, l’evento sarà indennizzato purché il percorso sia stato affrontato per esigenze e finalità lavorative ed in orari congrui rispetto a quelli lavorativi.

Ricordiamo, infatti, che l’assicurazione infortunistica comprende gli infortuni occorsi al lavoratore “durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro”.

L’Istituto precisa, inoltre, che relativamente all’”interruzione o deviazione del percorso”, anche in caso di infortunio a bordo del velocipede la tutela assicurativa non opera in caso di interruzioni e deviazioni del percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, che siano del tutto indipendenti dal lavoro o comunque non necessitate (quindi “dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti”- come previsto dall’art. 12 del Dlgs 38/2000).

Brevi soste che non espongono l’assicurato a rischi diversi da quelli che avrebbe dovuto affrontare sul normale percorso casa-lavoro non escludono il diritto all’indennizzo.

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