Modalità di versamento dei contributi per la bilateralità.
Il CCNL ANINSEI 2015-2018, provvisoriamente efficace (vedi accordo del 29/07/2015) dal 1 settembre 2015 è stato firmato il 26 gennaio 2016.
Nei prossimi giorni verrà sottoscritto da parte dell’ANINSEI e delle OO.SS., presso un notaio, l’atto costitutivo e lo statuto dell’Ente Bilaterale Nazionale per la Scuola (EBINS), operazione per la quale le parti si sono impegnate a procedere con celerità.
Gli enti bilaterali sono enti privati costituiti dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro di una determinata categoria professionale. Sono costituiti liberamente, di solito in attuazione di previsioni del CCNL. Sono paritetici, nel senso che i rappresentanti dei lavoratori e quelli dei datori di lavoro sono in numero eguale tra loro, e sono finanziati con contributi dovuti dai datori di lavoro in misura di ciascun dipendente.
Il CCNL ANINSEI, all’Art. 3, Titolo I Parte I, riconosce che l’Ente Bilaterale è sede di concertazione, atta a prefigurare la realizzazione di una struttura di indirizzo e coordinamento del settore della scuola non statale laica.
Nell’ambito di tali relazioni, le parti hanno deciso di costituire un Ente Bilaterale Nazionale della scuola non statale per la gestione di particolari aspetti della vita degli Istituti e per la tutela dei lavoratori in essi occupati.
L’attività dell’Ente Bilaterale Nazionale è regolamentata da statuto e per CCNL.
L’Ente Bilaterale Nazionale ha i seguenti scopi:
– incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore;
– promuovere e progettare iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale dei dipendenti, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;
– istituire e gestire l’Osservatorio Nazionale, nonché coordinare l’attività degli osservatori regionali;
– seguire lo sviluppo dei rapporti di lavoro nel settore nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali;
– promuovere studi e ricerche relativi alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali;
– attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale e regionale, decidono congiuntamente di attribuire all’Ente Bilaterale Nazionale e Regionale;
– promuovere forme di previdenza complementare.
Gli enti bilaterali, ancorché possano promuovere forme di previdenza complementare, non sono da confondere con i fondi di previdenza integrativa o complementare.
I gestori di Istituzioni scolastiche iscritti all’ANINSEI sono automaticamente iscritti alla bilateralità. Se non iscritti all’ANINSEI si possono iscrivere all’Ente Bilaterale, senza iscriversi all’ANINSEI, ma l’onere iniziale e annuale non cambia essendo di eguale misura la quota una tantum e quella annuale.
Rimane comunque salva la possibilità di non iscriversi.
I datori di lavoro iscritti hanno l’obbligo del versamento del contributo, pari a 10,00 euro mensili (10,00 euro x 12 mesi = 120,00 euro annui) per ogni lavoratore dipendente, anche a tempo determinato. Per i lavoratori part-time con orario di lavoro fino alle metà delle ore settimanali previste per il livello e le mansioni la quota è ridotta del 50%. Gli Istituti che aderiscono alla bilateralità, ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolvono ogni obbligo nei confronti dei lavoratori.
Il datore di lavoro non iscritto, ma che utilizza il CCNL rimane obbligato, stante l’inscindibilità delle norme contrattuali, a garantire al dipendente quei benefici di carattere economico/assistenziale, che gli sarebbero stati garantiti con la sua adesione all’Ente Bilaterale, ovvero quelle forme di tutela previste dal CCNL che rappresentano un diritto del lavoratore sancito dal CCNL e quantificate in un importo forfettario pari a 25,00 euro lordi mensili (25,00 euro x 13 mensilità = 275,00 euro) da versare direttamente al lavoratore in busta paga. Tale importo non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato in busta paga con cadenza mensile e conserva carattere aggiuntivo rispetto alle prestazione dovute ad ogni singolo lavoratore.
L’obbligo di contribuzione parte dal 1° gennaio 2016.
Le aziende non iscritte verseranno l’elemento aggiuntivo della retribuzione come elemento distinto nella busta paga alla voce E.A.R. di 25.00 euro ad ogni lavoratore dipendente (a tempo indeterminato o a tempo determinato) riproporzionato per i lavoratori a part time in base alla percentuale oraria.
Le aziende iscritte accantoneranno la quota di 10,00 euro per lavoratore e non appena sarà attiva la convenzione per il servizio di esazione dei contributi per il finanziamento dell’Ente Bilaterale EBINS (Ente Bilaterale Nazionale Scuola) con l’INPS, effettueranno il versamento tramite il modello F24 con l’istituzione di un apposito codice “causale contributo” attribuito all’EBINS dall’Agenzia delle entrate ovvero, a richiesta, effettueranno il versamento sul c/c del l’Ente Bilaterale.