Scuole paritarie Uguali contributi con o senza fine di lucro

La tesi che l’ANINSEI da tempo sostiene è stata finalmente accolta inequivocabilmente..

Scuole paritarie senza fini di lucro non sono quelle gestite da soggetti giuridici senza fini di lucro, secondo il predetto criterio soggettivo, ma sono quelle che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro, ovvero senza corrispettivo (vale a dire a titolo gratuito) o dietro versamento di un corrispettivo solo simbolico, per l’attività didattica prestata, tale comunque da coprire solo una frazione del costo effettivo del servizio.

Il Consiglio di Stato ha finalmente pubblicato la sentenza n. 292/2016 assunta  nella camera di consiglio del 3 novembre 2015 sui ricorsi contrapposti di ANINSEI e del MIUR per la revisione della sentenza del Tar Lazio – Roma -Sezione III Bis, n. 3470/2014, resa tra le parti, concernente criteri e parametri per l’assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l’a. s. 2012/2013, dove accoglie la tesi dell’ANINSEI e condanna il MIUR a rimborsare ad Aninsei le spese, i diritti e gli onorari di entrambi i gradi dei giudizi riuniti.

In sintesi le scuole gestite da enti senza scopo di lucro e gli enti con scopo di lucro sono da equiparare nella concessione di aiuti di Stato quali contributi diretti o indiretti (esenzioni fiscali o analoghe) quando richiedono corrispettivi per le prestazioni didattiche.

In assenza della condizione, da valutare in termini rigorosamente oggettivi, della gratuità o della quasi gratuità del servizio, il vantaggio selettivo (contributi ed esenzioni) concesso ad alcune imprese operanti nel settore costituisce aiuto di Stato, e si incorre perciò nel divieto e nel regime di illiceità sancito dalla Commissione Europea.

Un particolare ringraziamento allo Studio Scognamiglio, e in particolare alla prof.ssa Andreina Scognamiglio, per le energie profuse per far ben comprendere le ragioni dell’ANINSEI.

La vicenda è iniziata l’08/04/2013 quando l’ANINSEI vista l’impossibilità di trovare ascolto alle proprie tesi da parte del MIUR decide di rivolgersi al TAR Lazio per veder annullato l’art. 4 del DM 30 gennaio 2013, n. 46 “Criteri e parametri per l’assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l’a.s. 2012/2013”.

Il TAR Lazio con la sentenza n. 34 del 28/03/2014 Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), lo accoglie in parte, ed annulla l’art. 4, comma 1, del D.M. 30 gennaio 2013, n. 46, ma non accoglie il motivo fondamentale sostenuto da ANINSEI del senza scopo di lucro oggettivo che non va confuso con quello soggettivo in capo all’ente gestore della scuola paritaria.

Di qui il ricorso al Consiglio di Stato dell’ANINSEI, anche il MIUR ricorre. Il Consiglio di Stato riunendo i due ricorsi li discute il 3 novembre 2015 e il 28 gennaio 2016 pubblica la sentenza n. 292/2016 che accoglie in pieno le tesi dell’ANINSEI.

La sentenza è particolarmente importante perché apre la strada alla revisione di altri provvedimenti basati sempre sul malinteso vincolo del senza scopo di lucro, pensiamo ad esempio sui benefici fiscali relativi all’IMU e alla TASI.

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