Premessa
Giungono al Servizio quesiti di ANINSEI numerose richieste di informazioni da parte di gestori di scuole non statali e dei loro studi di consulenza, sia associati che non, sull’Ente Bilaterale e dei relativi contributi da versare, come prevede il CCNL 2015-2018, dagli associati e non, per la bilateralità. Dai quesiti pervenuti ci si può rendere conto che sia tra i gestori che tra gli studi di consulenza c’è un po’ di confusione in materia di enti bilaterali.
Questa “nota” vuole essere una prima risposta a questi quesiti e fornire le prime istruzioni.
È da premettere che il CCNL ANINSEI 2015-2018, benché provvisoriamente efficace (vedi accordo del 29/07/2015), a causa delle verifiche del testo contrattuale da effettuare nelle rispettive sedi, datoriale e sindacale, e in sede congiunta, a causa delle incertezze sull’interpretazione delle recenti norme sul lavoro e infine a causa di evenienze contingenti di altra natura, non è stato ancora ufficialmente firmato.
La firma, se non sorgono impedimenti ulteriori, è prevista per il giorno martedì 26 gennaio prossimo venturo. Solo allora sarà possibile fissare la data per la firma dell’atto costitutivo e dello statuto dell’Ente Bilaterale, operazione per la quale le parti si sono impegnate a procedere con celerità.
Gli enti bilaterali sono enti privati costituiti dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro di una determinata categoria professionale. Sono costituiti liberamente, di solito in attuazione di previsioni del contratto collettivo. Sono paritetici, nel senso che i rappresentanti dei lavoratori e quelli dei datori di lavoro sono in numero eguale tra loro, e sono finanziati con contributi dovuti dai datori di lavoro in misura di ciascun dipendente.
Il CCNL ANINSEI riconosce che l’Ente Bilaterale è sede di concertazione, atta a prefigurare la realizzazione di una struttura di indirizzo e coordinamento del settore della scuola non statale laica.
Nell’ambito di tali relazioni, le parti hanno deciso di costituire un Ente Bilaterale Nazionale della scuola non statale laica per la gestione di particolari aspetti della vita degli Istituti e per la tutela dei lavoratori in essi occupati. In tale contesto le parti si impegnano in una azione comune verso le istituzioni anche al fine di promuovere una legislazione di sostegno al sistema degli Enti Bilaterali.
L’attività dell’Ente Bilaterale Nazionale è regolamentata da statuto e per CCNL.
L’Ente Bilaterale Nazionale ha i seguenti scopi:
– incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore;
– promuovere e progettare iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale dei dipendenti, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;
– istituire e gestire l’Osservatorio Nazionale, nonché coordinare l’attività degli osservatori regionali;
– seguire lo sviluppo dei rapporti di lavoro nel settore nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali;
– promuovere studi e ricerche relativi alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali;
– attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale e regionale, decidono congiuntamente di attribuire all’Ente Bilaterale Nazionale e Regionale;
– promuovere forme di previdenza complementare.
Gli enti bilaterali, ancorché possano promuovere forme di previdenza complementare, non sono da confondere con i fondi di previdenza integrativa o complementare.
FAQ – Frequently Asked Questions
Si riportano di seguito le “domande poste frequentemente” con le risposte elaborate dal Servizio quesiti dell’ANINSEI.
1 Domanda: Come ci si iscrive all’Ente Bilaterale?
1 Risposta: L’iscrizione all’ANINSEI comporta l’automatica iscrizione alla bilateralità e l’obbligo da parte del datore di lavoro del versamento del contributo, pari a 120 euro annui per ogni lavoratore dipendente, anche a tempo determinato, sarà frazionato in 12 quote mensili ciascuna delle quali di importo pari a 10,00 euro. Per i lavoratori part-time con orario di lavoro fino alle metà delle ore settimanali previste per il livello e le mansioni la quota è ridotta del 50%. Gli Istituti che aderiscono alla bilateralità, ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolvono ogni obbligo nei confronti dei lavoratori.
2 Domanda: Ci si può iscrivere all’Ente Bilaterale senza iscriversi all’ANINSEI?
2 Risposta: Sì, versando all’ANINSEI una quota una tantum e una quota annuale pari a quella versata dagli iscritti all’ANINSEI.
3 Domanda: L’iscrizione all’Ente Bilaterale è obbligatoria?
3 Risposta: No, il datore di Lavoro NON è tenuto all’iscrizione obbligatoria all’Ente Bilaterale. Sulla dibattuta questione è intervenuto il Ministero del Lavoro con la circolare n. 43/2010 ribadendo che il DATORE DI LAVORO potrà scegliere liberamente se aderire o NON aderire all’Ente Bilaterale.
- In caso di adesione all’Ente Bilaterale il datore di lavoro provvede in detto modo a riconoscere ai lavoratori il maturato diritto contrattuale di natura retributiva.
- In caso di NON adesione il datore di lavoro rimane obbligato, stante l’inscindibilità delle norme contrattuali, a garantire al dipendente quei benefici di carattere economico/assistenziale, che gli sarebbero stati garantiti con la sua adesione, ovvero quelle forme di tutela previste dal CCNL che rappresentano un diritto del lavoratore sancito dal CCNL di riferimento e quantificate in un importo forfettario pari a 25,00 euro lordi mensili per tredici mensilità da versare direttamente al lavoratore in busta paga. Tale importo non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato in busta paga con cadenza mensile e conserva carattere aggiuntivo rispetto alle prestazione dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell’obbligo di cui al comma 3. Per i lavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all’orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL. Per gli apprendisti, l’importo andrà riproporzionato in base alla eventuale relativa paga base riconosciuta.
4 Domanda: Come si versano i contributi
4 Risposta: L’obbligo di contribuzione parte dal 1° gennaio 2016:
- le aziende iscritte verseranno i contributi alla Bilateralità, con decorrenza gennaio 2016, secondo le modalità che verranno comunicate, non appena costituito l’Ente Bilaterale ed emanato il Regolamento applicativo;
- le aziende non iscritte verseranno comunque l’elemento aggiuntivo della retribuzione come elemento distinto nella busta paga alla voce E.A.R. di 25.00 euro ad ogni lavoratore dipendente (a tempo indeterminato o a tempo determinato) riproporzionato per i lavoratori a part time in base alla percentuale oraria.