Cococo accordi validi solo con OOSS più rappresentative

Con l’interpello n. 27 del 15 dicembre 2015, protocollo n. 0022038/2015, su istanza della Assocontact, la Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro ha ribadito quali siano i criteri per la validità degli accordi con le OO.SS. ai fini, ad esempio, della fruizione di benefici normativi e contributivi quali quelli sui cococo.

L’Assocontact, l’Associazione Nazionale dei Contact Center, che insieme ad Assotelecomunicazioni-Asstel, associazione di rappresentanza della filiera delle telecomunicazioni e titolare del contratto nazionale delle Telecomunicazioni ha sottoscritto con le organizzazioni sindacali di categoria Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil o un nuovo accordo che riguarda gli oltre 35.000 lavoratori cococo che svolgono attività in modalità outbound dei call center, aveva avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere della Direzione generale in merito alla corretta interpretazione dell’art. 2, comma 2 lett. a), D.Lgs. n. 81/2015, in particolare, ha chiesto quali siano gli elementi necessari per qualificare l’accordo collettivo sui cococo previsto dalla disposizione citata come accordo stipulato da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Per quanto ci riguarda il CCNL per il personale della scuola non statale sottoscritto da ANINSEI Confindustria Federvarie con le OO.SS FLC-CGIL. CISL-Scuola, UIL-Scuola e SNALS-ConfSAL, che tratta l’argomento dei cococo nell’Allegato n. 6, ha le caratteristiche richieste cioè è stato sottoscritto con le OO.SS. che hanno tutte le caratteristiche per essere considerate le più rappresentative riportate nell’interpello. Di contro, l’eventuale applicazione di un diverso contratto collettivo non impedirà l’applicazione dell’art. 2 citato cosicché, a partire dal 2016, ai rapporti di collaborazione “che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro” ancorché disciplinati da un contratto collettivo (evidentemente privo dei requisiti in questione) – si applicherà la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.

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