Certificato penale del casellario giudiziale in caso di lavoro con i minori – Chiarimenti

Il Ministero della Giustizia è intervenuto con due chiarimenti sui nuovi adempimenti posti a carico dei datori di lavoro che intendano incaricare personale per lavori che lo pongano a contatti con minori.
Infatti stante i tempi per il rilascio dei certificati viene consentito, onde evitare che nella fase di prima applicazione della nuova normativa, possano verificarsi inconvenienti organizzativi, che, fatta la richiesta di certificato al Casellario, il datore di lavoro possa procedere all’impiego del lavoratore anche soltanto, ove siano organo della pubblica amministrazione o gestore di pubblico servizio (scuole paritarie NDR), mediante l’acquisizione di una dichiarazione del lavoratore sostitutiva di certificazione, circa l’assenza a suo carico di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero dell’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
Per l’ipotesi in cui il datore di lavoro sia privato, nelle more dell’acquisizione del certificato del casellario, sempre che puntualmente richiesto, si ritiene che si possa procedere all’assunzione in forza di una dichiarazione del lavoratore sostitutiva dell’atto di notorietà, avente il medesimo contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione, eventualmente da far valere nei confronti dell’organo pubblico accertatore la regolarità della formazione del rapporto di lavoro.
L’altro chiarimento precisa che l’obbligo insorge quando sia individuato un rapporto di lavoro e quindi “il datore di lavoro” soggetto all’obbligo.
L’obbligo di tale adempimento – chiarisce il Ministero – sorge soltanto ove il soggetto che intenda avvalersi dell’opera di terzi – soggetto che può anche essere individuato in un ente o in un’associazione che svolga attività di volontariato, seppure in forma organizzata e non occasionale e sporadica – si appresti alla stipula di un contratto di lavoro; l’obbligo non sorge, invece, ove si avvalga di forme di collaborazione che non si strutturino all’interno di un definito rapporto di lavoro.
Esse – ribadisce il Ministero – valgono soltanto per l’ipotesi in cui si abbia l’instaurazione di un rapporto di lavoro, perché al di fuori di questo ambito non può dirsi che il soggetto, che si avvale dell’opera di terzi, assuma la qualità di “datore di lavoro”.
Contrariamente a quanto inizialmente da noi ipotizzato il certificato va richiesto direttamente dal datore di lavoro all’ufficio del casellario giudiziale, presso la Procura della Repubblica territorialmente competente sicuramente dal gestore di scuola paritaria in quanto gestori di pubblici servizi, analogamente sembrerebbe per i privati.
A.N.I.N.S.E.I. ha rivolto quesito al Ministero della Giustizia a ulteriore chiarimento dei residui dubbi.

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