Il datore di lavoro deve richiedere il certificato penale del casellario giudiziale in caso di lavoro con i minori

Dal 6 aprile chi deve impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori dovrà richiedere il certificato penale del casellario giudiziale al fine di verificare l’assenza di condanne per uno dei reati di cui agli articoli:
• 600-bis c.p. (prostituzione minorile)
• 600-ter c.p. (pornografia minorile)
• 600-quater c.p. (detenzione di materiale pornografico realizzato con minori)
• 600-quinquies c.p. (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)
• 600-undecies c.p. (pornografia virtuale e adescamento minori via web).
Pertanto, tutti i gestori di scuole, centri studi, attività ludiche, di intrattenimento sia gestiti in forma di impresa sia di associazione dovranno formulare tale richiesta di certificato a tutto il personale che impiegheranno per operare a contatto con minorenni.
Il riferimento alle “attività volontarie”, estende l’obbligo anche alle associazioni e società sportive dilettantistiche, alle associazioni di promozione sociale, di volontariato, culturali e onlus – che svolgono attività rivolte ai minori tramite dipendenti, collaboratori o volontari.
La norma è stata introdotta dal D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2014, che attua la direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI.
Il datore di lavoro dovrà, quindi, chiedere, direttamente alla persona interessata, il certificato penale del casellario giudiziale di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 313/2002.
In questo caso non è consentita l’autocertificazione.

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