Lunedì 24 febbraio nella seduta n. 178 l’on. Elena Centemero ha presentato una interrogazione a risposta scritta (4-03691) al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca denunciando la disparità di trattamento tra scuole statali e scuole paritarie in tema di tassazione per il «Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei confronti delle istituzioni scolastiche». Mentre per le prime è prevista una quota per studente nelle secondo è prevista in base ai metri quadri della scuola paritaria, facendo così duplicare ed anche triplicare i costi per queste ultime.
Di seguito il testo dell’interrogazione.
Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-03691
presentata da
CENTEMERO Elena
testo di
Lunedì 24 febbraio 2014, seduta n. 178
CENTEMERO. —Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
l’articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 2007 recante «Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei confronti delle istituzioni scolastiche», dispone che il Ministero dell’istruzione provveda a corrispondere direttamente ai comuni la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali nelle sedute del 22 marzo 2001 e del 6 settembre 2001, valutata in euro 38,734 milioni, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui all’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; i criteri e le modalità di corresponsione delle somme dovute ai singoli comuni, in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica, sono concordati nell’ambito della predetta conferenza. Al relativo onere si provvede nell’ambito della dotazione finanziaria del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; a decorrere dal medesimo anno 2008, le istituzioni scolastiche statali non sono più tenute a corrispondere ai comuni il corrispettivo del servizio di cui al citato articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; alla luce di quanto esposto, non si comprende la ragione che giustifichi un trattamento fiscale differente relativamente all’applicazione della Tares a carico della scuola paritaria; paradossale è la disparità di trattamento relativo al calcolo della Tares: per la scuola paritaria la tassa viene infatti calcolata a metro quadro della struttura, mentre per la scuola statale a bambino iscritto: come se gli alunni di una scuola sporcassero di più di quelli di un’altra scuola; le scuole pubbliche paritarie ai sensi della legge n. 62 del 2000 fanno pienamente parte di diritto e di fatto del sistema nazionale di istruzione e formazione integrati. La presenza delle scuole paritarie è peraltro legittimata ed auspicata dagli articoli 33 e 118 della Costituzione italiana; il sistema scolastico italiano rischia il collasso di fronte al pericolo certo di una sempre maggiore assenza delle scuole pubbliche paritarie che accolgono 1.072.560 studenti (di cui 11.878 studenti diversamente abili) assicurando il pluralismo educativo e concorrendo a far risparmiare allo Stato sei miliardi di euro annui –: qualora i fatti illustrati rispondano al vero, se il Ministero interrogato non ritenga opportuno esplicitare con apposita nota chiarificatrice la parte dell’articolo 33-bis citato, chiarendo che i comuni applicano alle istituzioni scolastiche riconosciute paritarie, ai sensi della legge n. 62 del 2000, lo stesso criterio di corresponsione del tributo rapportato al numero degli alunni e lo stesso coefficiente per alunno, previsti per le scuole statali in base al decreto-legge n. 248 del 2007 convertito con modificazioni dalla legge n. 31 del 2008. (4-03691)