Roma, 20 Novembre 2013
Confindustria
Lavoro e Welfare
Il Direttore Pierangelo Albini
Con la risposta in allegato, il Ministero del Lavoro ha accolto l’interpretazione avanzata da
Confindustria in merito ai criteri di computo dei lavoratori a tempo determinato presenti nella normativa attualmente vigente.
In particolare, l’istanza di interpello si riferisce alle recenti modifiche introdotte dal legislatore in materia, ovvero:
– la Legge 6 agosto 2013, n. 97, cd. “legge europea 2013”, che ha modificato, a decorrere
dal 31 dicembre 2013:
•l’art. 8 del D. Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, introducendo un nuovo criterio di computo dei lavoratori a tempo determinato ai fini del riconoscimento di una serie di diritti sindacali ai sensi dell’art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
•l’art. 12 del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 25, riguardante la disciplina dell’informazione e
della consultazione dei lavoratori, prevedendo una disciplina specifica sul computo dei
dipendenti;
Va sottolineato che la “legge europea 2013” prevede espressamente, in sede di prima
applicazione, che il calcolo della media si farà al 31 dicembre 2013, con riferimento al
biennio precedente a tale data: dunque, di fatto, gli effetti del nuovo criterio di computo si
determinano a decorrere dal 1 gennaio 2014.
– il D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 113, riguardante i CAE (Comitati Aziendali Europei), che ha previsto, all’art. 2, comma 2, una disciplina specifica sul computo dei dipendenti.
Confermando l’interpretazione già avanzata da Confindustria con la News 11 ottobre 2013 (cfr. pp. 15 e 16 dell’allegato), la risposta del Ministero chiarisce che “ai fini della corretta
determinazione della base di computo, occorre effettuare la somma i tutti i periodi di
rapporto di lavoro a tempo determinato, svolti a favore del datore di lavoro nell’ultimo biennio e successivamente dividere il totale per 24 mesi. Il risultato così ottenuto consente infatti di determinare, così come richiesto dal Legislatore, il numero medio mensile dei lavoratori subordinati impiegati nell’arco di 24 mesi”, ovvero il numero dei lavoratori utile ai fini della determinazione della base di computo.
La risposta all’interpello contiene anche degli esempi numerici, ai quali si rinvia, per chiarire il funzionamento del meccanismo di computo.
Infine, la risposta all’interpello accoglie l’interpretazione avanzata da Confindustria anche per quanto riguarda un altro importante profilo: nonostante le leggere differenze presenti nel dato letterale delle diverse norme in materia, il medesimo criterio di computo, come sopra illustrato, trova applicazione in tutte e tre le fattispecie richiamate, ovvero l’art. 8 del D. Lgs. n. 368/2001, l’art. 12 del D. Lgs. n. 25/2007 e l’art. 2, comma 2 del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 113.