DL Istruzione: validità dei diplomi di scuola magistrale e di istituto magistrale

Il 7 novembre 2013 al Senato è stato convertito con alcuni emendamenti il D.L. istruzione del 12 settembre 2013, n. 104, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 2013.
All’art. 15 il legislatore ha disposto introducendo il comma 9 –bis che:« Il terzo periodo del comma 4-bis dell’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, è soppresso».
Così disponendo viene definitivamente confermato che:
Il diploma di scuola magistrale e di istituto magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 è titolo abilitante.
Conseguentemente:
Per gli insegnanti in possesso di tale titolo non è più necessario partecipare ai PAS (Percorsi Abilitanti Speciali) indetti dal recente D.D.G. n. 58 del 25 luglio 2013.
Si pone così la parola fine ad una lunga querelle, che vogliamo di seguito ricordare.
La Legge 23 dicembre 2000, n. 388, all’articolo 10, aveva modificato l’art. 1 della L n. 62/2000, il quale a seguito di tale modifica riconoscendo la validità abilitante del diploma magistrale, disciplinava al comma 4 bis:
«Ai fini di cui al comma 4 il requisito del titolo di abilitazione deve essere conseguito, dal personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le scuole secondarie che chiedono il riconoscimento, al termine dell’anno accademico in corso alla data di conclusione su tutto il territorio nazionale della prima procedura concorsuale per titoli ed esami che verrà indetta successivamente alla data sopraindicata. Per il personale docente in servizio alla medesima data nelle scuole materne che chiedono il riconoscimento si applica l’articolo 334 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.»
Tutto regolare, quindi, fino a quando con il D.L. 147/2007, convertito con Legge 25 ottobre 2007, n. 176, il Ministro Fioroni modificava la richiamata disposizione abrogando, all’articolo 1, comma 4-bis, della legge 10 marzo 2000, n. 62, le seguente prescrizione: «alla medesima data nelle scuole materne che chiedono il riconoscimento» e sostituendola con: «nelle scuole materne riconosciute paritarie» e in fine aggiungendo che: «Tale disposizione si applica fino alla conclusione dei corsi abilitanti appositamente istituiti.»
Pertanto, a seguito della conversione del D.L. 147/2007, l’articolo 1, comma 4-bis della L. 62/2000 disponeva che:
«Ai fini di cui al comma 4 il requisito del titolo di abilitazione deve essere conseguito, dal personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le scuole secondarie che chiedono il riconoscimento, al termine dell’anno accademico in corso alla data di conclusione su tutto il territorio nazionale della prima procedura concorsuale per titoli ed esami che verrà indetta successivamente alla data sopraindicata. Per il personale docente in servizio nelle scuole materne riconosciute paritarie si applica l’articolo 334 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Tale disposizione si applica fino alla conclusione dei corsi abilitanti appositamente istituiti.»
Attualmente, con la conversione del D.L. Istruzione, n. 104/2013, tale prescrizione normativa, in conformità a quanto anche recentemente chiarito dalla Commissione europea, attraverso EU Pilot, l’articolo 1, comma 4-bis, definitivamente (ci auguriamo!) dispone che:
«Ai fini di cui al comma 4 il requisito del titolo di abilitazione deve essere conseguito, dal personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le scuole secondarie che chiedono il riconoscimento, al termine dell’anno accademico in corso alla data di conclusione su tutto il territorio nazionale della prima procedura concorsuale per titoli ed esami che verrà indetta successivamente alla data sopraindicata. Per il personale docente in servizio nelle scuole materne riconosciute paritarie si applica l’articolo 334 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297».
MCS

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