A seguito della pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione 37379/2013 e degli innumerevoli articoli apparsi sul web che declamano “nelle private niente docenti co.co.pro.”, si rende opportuno e necessario affermare la legittima possibilità per le Scuole non statali associate ANINSEI di stipulare contratti co.co.pro.
La legge n. 62/2000 richiamata dalla Suprema Corte, in riforma della precedente legge Gentile, ha definito i requisiti che una struttura privata deve possedere per ottenere il riconoscimento di scuola paritaria abilitata al rilascio di titoli di studio aventi valore legale.
Tra questi requisiti, come osservato dalla Cassazione, l’art. 1 al comma 4 lett. h) individua i “contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore”; al seguente comma 5, si prevede che le “scuole paritarie possano in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d’opera di personale fornito dei necessari requisiti”.
Orbene, la legge 62/2000 riconosce alle scuole paritarie il diritto di ricorrere a contratti a progetto per il personale docente nel limite del 25% delle prestazioni complessive.
Pertanto, se una scuola paritaria ha il 75% dei docenti assunti con contratto di lavoro subordinato, ben può stipulare, per il 25% residuo, contratti di prestazione d’opera (co.co.pro.) con docenti muniti dei necessari requisiti (es. titolo di abilitazione all’insegnamento) senza incorrere nella violazione delle norme sulla parità scolastica.
E’ opportuno ricordare che l’ANINSEI e le OO.SS. di categoria, già all’allegato n. 6 del CCNL 2010/2012, che disciplina il trattamento normativo ed economico del personale della scuola non statale, hanno concordato la regolamentazione dei diritti, delle condizioni di lavoro e dei doveri per i lavoratori che svolgono attività di docenza nelle scuole paritarie con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto.
Le disposizioni negoziali sopra richiamate che non siano in contrasto con quanto disciplinato al Titolo VII capo 1 del D. Lgs. n. 276/03, così come modificato dalla Legge 92/2012 (c.d. legge Fornero), sono tutt’oggi applicabili.
I giudici della Sezione III Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 37379/2013, non hanno dichiarato l’illegittimità dei co.co.pro. stipulati dalle scuole paritarie con i propri docenti, bensì hanno accertato la consumazione del reato di somministrazione fraudolenta di lavoro ex art. 28. Del d.lgs 276/2003.
Infatti, l’Istituto coinvolto nella vicenda, attraverso la somministrazione di lavoro, si è avvalso di docenti assunti con co. co. pro. da due cooperative al fine di eludere l’obbligo di stipulare contratti individuali di lavoro subordinato per il 75% delle prestazioni complessive.
In conclusione, le scuole paritarie possono, secondo il dettato dell’art. 1 comma 5 legge 62/2000, stipulare contratti co.co.pro. con il personale che svolge attività di docenza, nel limite del 25% delle prestazioni complessive ed alle condizioni stabilite dagli artt. 61 s.s. del d.Lgs n. 276/03 così come modificato dalla Legge Fornero.
A cura dell’avv. Maria Chiara Sepiacci
Il testo della sentenza
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