Roma, 17 agosto 2013
Nel testo in preparazione per il Decreto troviamo:
CAPO III
Norme in materia di istruzione
Art.19
Norme in materia di parità scolastica
1. All’articolo 1, comma 4, lettera f), della legge 10 marzo 2000, n. 62 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Le classi devono essere costituite da almeno 8 alunni; le classi articolate possono essere costituite con gli stessi criteri e alle medesime condizioni stabilite per le scuole statali. Negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, in ogni caso, è vietata la costituzione di classi terminali collaterali.”.
2. All’articolo 193 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:
“2-bis. I candidati agli esami di idoneità sostengono i relativi esami presso istituzioni scolastiche, statali o paritarie, ubicate nei comuni di residenza. In caso di assenza nel comune dell’indirizzo di studio prescelto, i candidati sostengono gli esami presso istituzioni scolastiche ubicate nella provincia di residenza e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione di residenza. Eventuali deroghe al superamento dell’ambito regionale, devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dal dirigente generale preposto all’ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. L’istituzione scolastica, alla quale il candidato presenta la domanda di ammissione agli esami di idoneità, non può accogliere un numero di candidati superiore al cinquanta per cento degli alunni iscritti e frequentanti l’indirizzo di studio indicato nella domanda medesima. L’esito dell’esame di idoneità, in caso negativo, può valere, a giudizio della commissione esaminatrice, come idoneità ad una classe precedente a quella richiesta dal candidato.”
Con la scusa di colpire i “diplomifici” si cerca di dare un altro colpo alla scuola paritaria riproponendo norme già ampiamente dibattute e per le quali si è dimostrata la inefficacia contro il fenomeno dei diplomifici.
Fenomeno, fortunatamente limitato, che potrebbe essere combattuto facilmente con le norme già esistenti se venissero applicate.
L’on. Elena Centemero, responsabile scuola del PDL ha così dichiarato: «Ho già manifestato il mio pensiero. “Sono fortemente contraria ad una modifica della legge 62 del 2000. È lo strumento sbagliato. Non accettiamo più questo modo di procedere. Noi questo articolo non lo votiamo”.»
L’ANINSEI la ringrazia per questa presa di posizione.